Una interessante sentenza interviene su un problema piuttosto frequente in materia di concorsi pubblici e, soprattutto, nei concorsi a cattedre, ossia cosa succede nel caso in cui il candidato, una volta ammesso con riserva a partecipare alla procedura concorsuale, dovesse superare tutte le prove d’esame.
Una docente aveva presentato la domanda di partecipazione al concorso a cattedre indetto nel 2016, tuttavia il suo titolo di studio, che le consentiva l’inserimento nelle graduatorie di istituto per le supplenze, non era considerato titolo sufficiente per partecipare al concorso.
Proposto ricorso al Tar Lazio, la docente veniva quindi ammessa con riserva a partecipare al concorso e, dopo aver superato tutte le prove d’esame, veniva collocata inserita nella graduatoria di merito ed immessa in ruolo.
Sennonché l’Ufficio scolastico che gestiva la procedura proponeva appello avverso la sentenza del Tar e, vinto l’appello, procedeva al depennamento della docente dalla graduatoria di merito del concorso e provvedeva alla conseguente risoluzione del contratto a tempo indeterminato che, nelle more, era stato stipulato.
Proposto un nuovo ricorso innanzi al Tar, la docente rilevava tuttavia di aver superato tutte le prove concorsuali e, in ragione di ciò, invocava l’applicazione del c.d. principio del consolidamento, in virtù del quale il superamento delle prove d’esame doveva ritenersi aver “assorbito” gli eventuali motivi ostativi alla sua partecipazione al concorso.
Il Tar tuttavia respingeva il ricorso, ritenendo che detto principio del “consolidamento” o di “assorbimento” non sarebbe applicabile ad un concorso per l’accesso al pubblico impiego, qual è il concorso a cattedre.
Proposto ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato, la docente, assistita dall’avvocato casertano Pasquale Marotta, ribadiva l’applicabilità del predetto principio anche ai concorsi per l’accesso al pubblico impiego.
Con sentenza depositata lo scorso 29 novembre, accogliendo la tesi dell’avv. Marotta, seppur confermando il prevalente orientamento circa la non applicabilità del principio del consolidamento ai concorsi pubblici, il Consiglio di Stato ha tuttavia individuato delle ipotesi derogatorie.
Il predetto orientamento giurisprudenziale, secondo il Consiglio di Stato, incontrerebbe infatti un duplice limite, uno soggettivo, ossia riferito alla tutela dell’affidamento generato nel concorrente da protratti comportamenti impropri dell’amministrazione, ed uno oggettivo, ossia riferito all’estensione della situazione fattuale ad ambiti diversi ed ulteriori che palesino una cesura, sotto il profilo causale, rispetto alla procedura concorsuale considerata
In particolare, i Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato che, avendo l’interessata superato brillantemente le prove ed essendo stata inserita a pieno titolo e senza riserve in graduatoria, in virtù di un principio di rispetto del dato sostanziale concernente la vita ed i beni dei cittadini, nonché delle finalità dell’azione amministrativa volta al reclutamento dei migliori insegnanti, deve ritenersi che la docente abbia conseguito, ad ogni effetto, l’idoneità al concorso, e ciò in osservanza del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
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