Concorso dirigente tecnico: i motivi del rinvio delle prove scritte
Il 30 luglio 2010 l’ennesimo laconico avviso del Miur comunica che le prove scritte del concorso a 145 posti di dirigente tecnico, già calendarizzate dal 6 settembre all’11 ottobre, saranno rinviate. E bisognerà attendere fino al 12 ottobre per la pubblicazione del nuovo calendario in Gazzetta Ufficiale con l’indicazione delle date e delle sedi.
Ma quali sono i motivi? Il problema non da poco è che l’elenco degli ammessi è da rifare.
Quando lo scorso 12 febbraio, in seguito alla preselezione che si è svolta il 21 settembre 2009, è stato pubblicato l’elenco dei candidati ammessi, lo sconcerto è stato immediato. Nessuna graduatoria, nessun punteggio, e circa 500 nominativi replicati anche 12-14 volte nei vari sottosettori, in conseguenza del fatto che era stata consentita la presentazione di domande plurime. Così, invece di 1450 candidati ammessi agli scritti, se ne contavano più o meno 950. Lo stesso Ministero ha riconosciuto che il rapporto effettivo non è stato di 1 a 10, bensì di 1 a 6,65.
Da varie parti d’Italia sono stati presentati diversi ricorsi per un totale di almeno 350 ricorrenti. Mancanza di trasparenza e disparità di trattamento sono le illegittimità più evidenti sollevate davanti al Tar.
Il Tribunale Amministrativo del Lazio ha ritenuto valide le ragioni dei ricorrenti, e con ordinanza del 14 maggio 2010 ha stabilito che le modalità di calcolo degli ammessi erano da rivedere. L’Amministrazione, infatti, “doveva tener conto esclusivamente del numero dei soggetti nominativi, candidati alle prove preselettive con esclusione della reiterazione di quei soggetti, candidati per più settori”. Quindi i ricorrenti vanno ammessi con riserva alle prove di esame “entro il limite numerico effettivo dei 1.450 posti e subordinatamente alla loro utile collocazione in graduatoria nei limiti del numero dei medesimi posti”.
A quel punto però il Miur ha optato per l’appello al Consiglio di Stato. Rifare la graduatoria, articolata nei 16 sottosettori, tenendo conto del rapporto numerico di 1 a 10, nonché di quello complessivo di 1450 evitando i doppioni, non è cosa di semplice soluzione. Anzi l’Avvocatura dello Stato, nel ricorso in appello, ha paventato possibili “effetti travolgenti” delle prescrizioni del bando, chiedendo lumi sulla possibile attuazione. Ma dal Consiglio di Stato, il 30 luglio scorso, non è arrivata alcuna interpretazione. Rigettato l’appello con la motivazione che “dall’esecuzione dell’ordinanza impugnata l’amministrazione non riceve un danno grave ed irreparabile”, la palla adesso torna al Ministero, che dovrà integrare l’elenco degli ammessi secondo i criteri definiti dal Tar e facendo molta attenzione a non incorrere in violazione di diritti per non aprire nuovi contenziosi.
Si ha l’impressione comunque che da tutte le parti si cerchi di evitare qualsiasi “effetto travolgente”. La stessa Magistratura amministrativa si è guardata bene dall’entrare nel merito dell’inghippo dei settori/sottosettori, la cui messa in discussione avrebbe comportato l’annullamento dell’intera procedura concorsuale.
Eppure dei sottosettori non esiste un presupposto normativo. Il Dlvo n. 297 del 16/4/1994, all’articolo 419, parla di suddivisione per “settori disciplinari”. Di “ambiti disciplinari di ampio respiro” scrive anche il Consiglio di Stato nel parere dell’11/7/2007. Infine, il decreto del 18 dicembre 2007, menzionato nella premessa del bando, da cui si fa derivare la ripartizione della dotazione organica complessiva dei 379 dirigenti tecnici in settori e sottosettori, non è pubblicato in Gazzetta Ufficiale, né è reperibile in alcuna banca dati e neppure sul sito del Miur.
Sta di fatto, che con la creazione dei 16 sottosettori, chi ha presentato domande plurime potrà sostenere altrettante terze prove, anche 12-14, tante quante sono gli elenchi in cui risulta ammesso. Ma il concorso, per legge, non dovrebbe consistere in tre prove scritte (comuni le prime due e diversificata la terza) ed in una prova orale?