Si stanno svolgendo le operazioni di assunzione e assegnazione dei docenti risultati idonei a conclusione della procedura concorsuale, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti scolastici, bandita con D.D.G. 1259/2017, che è stata oggetto di contestazioni in tutte le sue fasi di svolgimento, ed a cui ha fatto seguito una massiccia quantità di ricorsi al TAR del Lazio e diversi esposti presentati alla Procura di Roma.
Il 2 luglio del 2019 il Tar si è pronunciato nel merito di due ricorsi individuali con le sentenze n.8655/2019 e n.8670/2019, disponendo l’annullamento del concorso nazionale per dirigenti scolastici. A tal proposito è opportuno puntualizzare che il Tar ha accolto i ricorsi presentati avverso la procedura concorsuale, riconoscendo l’illegittimità degli atti di nomina della Commissione giudicatrice per la sussistenza di situazioni di incompatibilità di alcuni componenti, e conseguentemente anche dei successivi atti amministrativi posti in essere dalla stessa Commissione, in primis degli atti della seduta plenaria del 25/01/2019.
E’ necessario ribadire che Il Tar si è pronunciato con sentenza breve, accogliendo il motivo di più immediato e pronto accertamento, che ha consentito l’emissione di una sentenza, “omettendo” di pronunciasi sugli ulteriori motivi proposti nel ricorso, che avrebbero richiesto l’espletamento di una complessa attività istruttoria.
Pertanto é INESATTO sostenere che il TAR ha accolto un solo motivo tra quelli proposti nei ricorsi e rigettato gli altri ulteriori motivi, in quanto ha emesso una sentenza breve, disponendo l’annullamento dell’intera procedura, accogliendo “uno dei motivi”, che era ampiamente documentato e giuridicamente fondato, e non implicante la necessità di ulteriori accertamenti.
Il riferimento normativo è la legge n.205/2000, recante disposizioni in materia di giustizia amministrativa, e precisamente l’art 9, che ha disciplinato le decisioni in forma semplificata, stabilendo testualmente che «Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme »
Attenzione a questa puntualizzazione perché sono diverse centinaia i ricorsi, individuali e collettivi, che attendono di essere discussi in primo grado, oltre agli appelli già pendenti innanzi al Consiglio di Stato, che si fondano su “ulteriori motivi”, che potrebbero confermare un annullamento della procedura concorsuale, al di là del motivo accolto nella sentenza del TAR, e non è possibile ipotizzare gli effetti che ne potranno derivare.
Anche gli “ulteriori motivi”proposti nei ricorsi sono fondati su prove determinanti, ed a seguito di idonea attività istruttoria, potrebbero essere pienamente accolti.
La sussistenza di situazioni di incompatibilità di alcuni componenti è un dato inconfutabile e risponde ai principi di imparzialità e trasparenza, che devono essere garantiti nelle procedure concorsuali. La normativa generale in materia di procedure concorsuali (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente all’art. 11 che i componenti della commissione “presa visione dell’elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile”.
Il quadro normativo è oggi in parte modificato a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012 (legge anticorruzione) che ha aggiunto l’articolo 6-bis alla legge 241/1990, sul procedimento amministrativo, e della emanazione delle nuove Linee guida sul reclutamento nella PA, emanate con la Direttiva n.3 del 4 Aprile 2018.
Particolare rilevanza assume il nuovo art. 6 bis della legge n.241/1990, che ha introdotto un più generale obbligo di astensione “onnicomprensivo” di qualsiasi potenziale situazione di conflitto di interessi che possa inficiare il buon andamento e l’imparzialità della PA, ponendosi quindi come norma giuridica finalizzata ad una più vasta ed efficace applicazione dei principi di cui all’art. 97 Cost. rispetto a quanto a quanto previsto dall’art. 51 cpc.
Tale norma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire nella loro composizione “trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio”, rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico.
In presenza di situazioni che possono ingenerare il “sospetto di parzialità” e, dunque, a determinare anche solo il dubbio di un’azione non imparziale, con conseguente “potenziale” violazione del principio di imparzialità, non è necessario comprovare che questo si sia concretizzato in un effettivo favore verso il candidato, essendo sufficiente il “solo pericolo” di una compromissione dell’imparzialità dell’operato anche di uno solo dei commissari.
In presenza di una situazione di incompatibilità sorge l’obbligo di astensione del commissario, pena, in mancanza, il viziare in toto le operazioni concorsuali (Tar Sicilia, sent. n. 2397/2016).
Quando si parla di concorsi pubblici è piuttosto frequente intravedere situazioni di dubbia legittimità, soprattutto relativamente alla composizione della commissioni giudicatrici alla luce di eventuali conflitti di interesse, che possono dar luogo alla presentazione di ricorsi amministrativi.
E’ pur vero che in tema di commissioni giudicatrici ed eventuali incompatibilità dei loro membri esiste une normativa specifica per la procedura concorsuale, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti scolastici del 2017, dettata dal Decreto Ministeriale 138 del 3 agosto 2017 – Regolamento concorso dirigenti scolastico. In particolare la norma di riferimento è l’ art. 16 che dispone le condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, elencandole tassativamente. Proprio la sussistenza di una normativa specifica in materia di incompatibilità dei componenti delle Commissioni e sottocommissioni del concorso dirigenti scolastici, è sicuramente un dato rilevante giuridicamente per una uniformità di giudizio da parte del TAR e del Consiglio di Stato, a sostegno della tesi per cui l’obbligo di astensione in capo a membri di commissione sussisterebbe non solo nei casi, tassativamente previsti dall’art. 51 cpc, ma altresì anche in quelli tassativamente elencati dalla lex specialis, quale si configura il Regolamento concorso dirigenti scolastici.
Recenti pronunciamenti dell’Anac in materia sono sicuramente di auspicio di una più efficace e completa tutela dei principi di imparzialità e buon andamento della PA.
Più volte l’ANAC ha sottolineato che la ratio della legge n.190/2012, è quella di “impedire ab origine il verificarsi di situazioni di situazioni che possono, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità” (delibera n. 421 del 13 aprile 2016).
Come evidenziato recentemente dall’Anac nella delibera n. 209 del 1° marzo 2017, la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità di cui all’articolo 51 c.p.c spetta all’amministrazione che deve effettuare uno stringente controllo sulle autodichiarazioni rilasciate dai commissari.
La sentenza di annullamento del Tar non ha tuttavia determinato un arresto della procedura concorsuale, in quanto il Consiglio di Stato ha emesso due ordinanze di accoglimento delle istanze cautelari avanzate con gli appelli proposti dal MIUR, avverso le sentenze TAR n.8655/2019 e n.8670/2019, disponendo la sospensiva dell’efficacia delle suddette sentenze, ma evitando di entrare nel merito delle questioni devolute in appello e da ogni valutazione sull’effettiva portata invalidante dei vizi dedotti (segnatamente dei vizi riscontrati dal primo giudice), riservandosi di decidere la questione all’esito della discussione fissata il prossimo 17 ottobre.
Quindi la partita non è assolutamente chiusa, ma è stata semplicemente sospesa l’efficacia delle sentenze TAR n.8655/2019 e n.8670/2019, sulla base di un bilanciamento di tutti gli interessi in conflitto ed alla luce di una valutazione comparativa degli effetti scaturenti dall’esecuzione dell’appellata sentenza nelle more del giudizio di merito, con particolare riguardo all’incidenza sull’assetto organizzativo dell’amministrazione della scuola in prossimità dell’inizio del nuovo anno scolastico, ritenendo preminente l’interesse pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale, anche tenuto conto della tempistica prevista per la procedura di immissione in ruolo dei candidati vincitori e per l’affidamento degli incarichi di dirigenza scolastica con decorrenza dal 1° settembre 2019.
Pertanto sono proseguite le operazioni della procedura concorsuale, con la emanazione della graduatoria, in cui sono inseriti tutti i candidati risultati idonei, che non possono essere considerati “vincitori” fino alla definizione del contenzioso pendente innanzi al Consiglio di Stato, dopo le sentenze TAR n.8655/2019 e n.8670/2019, che hanno disposto l’annullamento dell’intera procedura concorsuale, e conseguentemente le assunzioni e l’assegnazione degli incarichi avverranno con riserva, motivo per cui tutti gli idonei possono essere considerati ”vincitori virtuali”di una procedura annullata, e non solo i 76 iscritti con riserva fino a quando il contenzioso pendente non sia risolto a favore degli stessi, nell’attesa del quale si accantonerà solo il posto nella regione di destinazione e non si dovrà procedere all’immissione in ruolo.
Si spera per tutti, ricorrenti e vincitori virtuali, che la giustizia amministrativa provveda tempestivamente a definire i contenziosi pendenti, non solo nell’interesse delle parti in causa, ma soprattutto nel superiore interesse del “buon funzionamento della scuola”.
Lettera firmata
(docente di diritto, ricorrente avverso la procedura concorsuale
per il reclutamento di dirigenti scolastici del 2017)