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Concorso dirigenti: ancora sulla incompatibilità dei commissari

Due pesi e due misure nella giustizia amministrativa? La domanda nasce spontanea, leggendo alcune sentenze dei tribunali amministrativi, che spesso sentenziano in modo contrastante su vicende analoghe e, talvolta, anche su una stessa vicenda.

Vorrei tornare sulla questione dell’incompatibilità, che mi interessa non solo perché la tematica è al centro di una vicenda giudiziaria nella quale sono coinvolta direttamente (essendo vincitrice del concorso Ds), ma anche perché sono appassionata di inchieste giudiziarie. Mi piace conoscere i casi, leggere le sentenze e mettere a confronto situazioni, per capire i meccanismi della Pubblica Amministrazione.

Leggendo articoli che trattano questo argomento, si può apprendere che in tema di commissioni giudicatrici ed eventuali incompatibilità dei loro membri non esiste una normativa specifica. E che, per consolidata giurisprudenza, a questa materia si applicano le norme previste a tutela dei precetti d’imparzialità e buon andamento della P.A.

C’è un aspetto, però, che mi incuriosisce in modo particolare, e cioè i diversi orientamenti dei tribunali amministrativi, che talvolta assumono decisioni opposte su una stessa vicenda.  Come è avvenuto, ad esempio, nel 2015, quando il CdS annullò una sentenza del Tar Abruzzo, che, a sua volta, con sentenza del 22 ottobre 2015 n° 402, aveva disposto la rinnovazione di una procedura concorsuale per presunta incompatibilità della commissione. Il che la dice lunga su quanto sia controversa, di per sé, questa questione giuridica.

Considerato, poi, che non sono esperta di legge, figuriamoci quanti dubbi mi assalgono, ai quali non so dare risposta.

Era questo il senso della mia precedente lettera, in cui chiedevo lumi agli esperti sulle differenze esistenti tra l’ultimo concorso a preside e quello del 2011, appunto in riferimento al comune aspetto dei commissari che hanno tenuto corsi di formazione (peccato che nessuno mi abbia risposto!).
Ed è questo il senso di un’altra domanda che vorrei porre pubblicamente, riguardante la presunta incompatibilità del dott. Angelo Francesco Martucci, commissario nel concorso Ds 2017 e sindaco del comune di Alvignano.
Secondo il Tar Lazio “la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell’incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale”.

Da profana, alzo le mani e non mi permetto di esprimere un parere sulla questione, sulla quale si esprimerà il Consiglio di Stato il prossimo 17 ottobre.
Tuttavia, sul piano logico, mi pare sensato e legittimo fare dei raffronti tra situazioni analoghe e, francamente, non posso fare a meno di comparare la sentenza del Tar Lazio del 2 luglio 2019, che statuisce l’incompatibilità del sindaco di Alvignano (comune campano di 4. 746 abitanti) con un’altra sentenza del Tar Lazio, che, invece, esclude l’incompatibilità del vicesindaco della giunta provinciale di Napoli, nominato nel 2017 commissario in un pubblico concorso per dirigenti, indetto dal CNR.
Essendo ormai arcinota la storia del sindaco, mi soffermo solo sulla vicenda del vicepresidente provinciale, pubblicata dal sito dell’Anpri (Associazione Nazionale Professionale per la Ricerca).
Si legge in una nota: “Il TAR del Lazio, con la recente sentenza n. 14506 del 23 dicembre scorso, è entrato nuovamente nel merito della possibile incompatibilità tra chi ricopre una carica politica e chi fa parte di una commissione di concorso pubblico. In particolare, i giudici del TAR dovevano stabilire se il prof. Gennaro Ferrara, membro della commissione del concorso CNR ex art. 15 per Dirigente di Ricerca nell’Area “Scienze economiche e Scienze statistiche”, fosse in condizione di incompatibilità per effetto dell’art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001, dato che all’epoca era vicepresidente della Giunta della Provincia di Napoli ed Assessore agli Affari Generali e alla Scuola. Infatti, la suddetta norma prevede che la commissione di concorso pubblico debba essere composta “esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.

Il TAR, come si legge nella sentenza, ha ricordato che il Consiglio di Stato ha più volte precisato come la suddetta norma debba essere interpretata in questo senso: “la causa di incompatibilità in esame può essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni diverse da quella procedente solo nel caso in cui vi sia un qualche elemento di possibile incidenza tra l’attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l’attività dell’ente che indice il concorso”. Ciò perché “una diversa interpretazione generalizzerebbe in modo eccessivo e senza adeguata giustificazione il sospetto d’imparzialità anche nei confronti di soggetti che non gestiscano alcun potere rilevante e, perciò, non siano comunque idonei, seppure da un punto di vista astratto, a condizionare la vita dell’ente che indice la selezione”.

Tale interpretazione, a parere del TAR, deve essere condivisa in quanto garantisce la necessaria “ponderazione dei due principi dell’imparzialità dell’azione amministrativa e della possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici essendo necessario, perché il primo principio sia garantito senza sacrificio ingiustificato del secondo, il ricorso a criteri puntuali per l’applicazione dei divieti di partecipazione alle commissioni di concorso” (Cons. Stato sez. VI, sentenza n. 5947/ 2013).

Nella fattispecie, i giudici del TAR hanno ritenuto insussistenti i presupposti di incompatibilità dato che il prof. Ferrara “ricopre una carica politica in un ente (Giunta provinciale di Napoli) diverso da quello che ha indetto la procedura concorsuale”, il CNR, e che dagli atti “non emerge un ambito di significativa interferenza tra la carica ricoperta dal prof. Ferrara […] e l’attività del CNR”.

Dunque, riepilogando: il dottor Martucci, sindaco di Avigliano, non può far parte della commissione del concorso pubblico per dirigenti scolastici; mentre, il dott. Ferrara, vicepresidente della Provincia di Napoli, può far parte della commissione del concorso pubblico per dirigenti di ricerca. Nel primo caso c’è incompatibilità, nel secondo no.

Qualcuno potrebbe spiegarmi, sul piano della logica giuridica, perché l’essere vicepresidente della Provincia di Napoli non può interferire con l’attività del CNR, mentre l’essere sindaco di Alvignano può interferire con l’attività del Miur?

Grazie a chi vorrà gentilmente chiarirmi le idee.

Antonella Mongiardo

 

 

 

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