Facendo seguito alle precedenti 17 faq, il Miur ne ha aggiunte ulteriori 5, per chiarire alcuni aspetti riguardanti in particolare le preferenze.
Le riportiamo di seguito:
La legge 104, attestata da certificazione, può essere considerata come titolo di preferenza, in particolare come preferenza “19. Invalido o mutilato civile”?
Si tratta di due riconoscimenti diversi, che danno luogo a benefici differenti. L’invalidità civile, infatti, valuta la riduzione della capacità lavorativa della persona in funzione della gravità della patologia.
Lo stato di handicap, previsto dalla Legge 104/92, riguarda coloro che hanno “una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e che è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” (art. 3). L’accertamento non è solo di tipo fisico, ma verte anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta.
Essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l’uno non può essere considerato sinonimo dell’altro.
Chi deve spuntare la preferenza “17. Aver prestato servizio senza demerito, a qualunque titolo, ivi inclusi i docenti, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca“. Per esempio i docenti che prestano servizio a scuola devono dichiarare la preferenza?
Può segnare la preferenza 17 il docente che abbia svolto servizio per non meno di un anno alle dipendenze del M.I.U.R.. Poiché fra i requisiti di accesso al concorso sono previsti 5 anni di servizio di almeno 180 giorni, tutti i docenti con servizio di insegnamento nelle scuole statali ne sono in possesso.
Cosa sono i periodi interruttivi?
I periodi interruttivi sono i periodi in cui il docente ha sospeso l’attività lavorativa. Questi vengono decurtati ai fini del calcolo dell’effettiva anzianità di servizio. A norma dell’art. 19, comma 8, del vigente CCNL per il Comparto scuola: “I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti“.
Ai fini del servizio, sia di ruolo che di pre-ruolo, il congedo per dottorato di ricerca è da considerarsi periodo interruttivo?
L’aspettativa per motivi di studio è espressamente prevista dal CCNL comparto Scuola. La legge 13 agosto 1984, n. 476 recante “Norme in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università”, all’articolo 2 prevede che: “Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.
Per quanto concerne il personale con nomina a tempo determinato – intendendosi come tale il personale destinatario di contratto durata annuale o fino al 30 giugno – si richiama normativa prevista dall’art. 19 del vigente CCNL, riguardante “Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato”, nonchè la Circolare MIUR 15 del 2011, secondo cui “anche a tale tipologia di personale si ritiene debbano essere applicate, nei limiti previsti dalla richiamata norma, le disposizioni riguardanti i congedi per il personale ammesso alla frequenza dei dottorati di ricerca: si ritiene comunque opportuno precisare che le predette disposizioni esplicano, la propria validità esclusivamente sotto il profilo giuridico (riconoscimento del servizio ai fini previsti delle vigenti disposizioni) non ritenendosi che le stesse possano esplicare la validità sotto il profilo economico (conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato)”.
Ai fini del servizio, sia di ruolo che di pre-ruolo, il congedo per maternità e il congedo parentale sono da considerarsi periodi interruttivi?
Ai sensi dell’articolo 12 del CCNL 2006-2009 normativo del comparto scuola, recante disciplina dei congedi parentali “Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001″. L’articolo 22, comma 3, del citato D. Lgs n. 151/2001 dispone che “I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie”.
Per quanto concerne i periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del D. L.gs. n. 151/2001, gli stessi “sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”.
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