Il concorso a dirigente scolastico del 2017 è salvo. Il Consiglio di Stato (sezione Sesta), con sentenza del 12 gennaio 2021, si è infatti pronunciato in merito alla riforma della sentenza n. 8655/2019 del TAR Lazio, Sede di Roma (sezione Terza).
Il tribunale regionale era intervenuto sul ricorso proposto da una concorrente non ammessa alle prove orali, avverso gli atti del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, in particolare avverso gli atti di approvazione della graduatoria dei candidati ammessi alle prove orali, gli atti presupposti di nomina della commissione esaminatrice e di predisposizione dei cd. quadri di riferimento (criteri), nonché avverso i verbali inerenti la valutazione delle prove scritte.
In particolare il TAR, pur respingendo gran parte dei motivi, aveva accolto l’undicesimo, con il quale la ricorrente aveva dedotto che i criteri di valutazione dovevano ritenersi ab origine invalidi siccome adottati da
un organo illegittimamente costituito a cagione della partecipazione di alcuni commissari di concorso incompatibili. E in ragione dell’accoglimento dell’undicesimo motivo, il TAR aveva annullato la procedura concorsuale nella sua interezza.
Il Consiglio di Stato ribalta la decisione e considera “non circostanziati e privi di adeguato corredo probatorio i profili di censura per cui della commissione esaminatrice avrebbero fatto parte soggetti svolgenti attività in corsi di formazione e preparazione al concorso de quo, così come del tutto carente di prova sono rimasti l’incidenza causale sulle determinazioni dell’organo collegiale in sede di fissazione dei criteri valutativi e l’eventuale correlativo favoreggiamento di taluni candidati in danno di altri. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dal TAR, deve escludersi che sia stato violato il principio di imparzialità e neutralità della commissione esaminatrice“.
In conclusione, il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sugli appelli, nonché sugli appelli incidentali proposti dall’originaria ricorrente, accoglie gli appelli principali, respinge i correlativi appelli incidentali e, in parziale riforma dell’impugnata sentenza, respinge integralmente il ricorso di primo grado.
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