La questione dei ricorrenti al Concorso Dirigenti scolastici del 2011 torna ancora una volta alla ribalta. La Buona Scuola ha disseminato discriminazioni tra i docenti coinvolti nei concorsi 2004/2006 e 2011.
Non si comprende perché Governo e Ministero non intervengano, nonostante le tante irregolarità ed illegalità denunciate nei vari ricorsi, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato n. 3008 del 21 giugno 2017, avesse posto la questione della legittimità costituzionale dei commi dall’ 87 al 90 dell’art. 1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015 e della disparità di trattamento perpetrata e rimesso il tutto al vaglio della Corte Costituzionale.
E’ vero che la Consulta ancora non si è espressa in merito, ma alla fine il responso arriva sempre.
Ciò nonostante il Ministero si ostina a non voler considerare non solo la posizione dei ricorrenti in questione, ma anche tutto lo scenario in cui il concorso 2011 si è sviluppato: buste trasparenti, libroni dei quiz sbagliati, commissari indagati, ecc
Non è chiara la motivazione che ha visto favorire per l’accesso ad un corso riservato per diventare Dirigenti Scolastici, solo i ricorrenti del 2004/06 e 2011, alcuni, (storia contorta e di difficile rielaborazione) escludendone la partecipazione ai ricorrenti del medesimo concorso 2011, pur avendo gli stessi diritti.
A rigor di termini non vi è alcuna differenza tra coloro che hanno superato una prova preselettiva e coloro che per vizi di forma nell’organizzazione del concorso non sono stati messi neanche nelle condizioni di effettuarla.
Il MIUR invece di risolvere i contenziosi in atto svia completamente l’asse del problema lasciando la questione invariata. Molte sono le voci che si susseguono,cercando di voler dare suggerimenti: il ricorso a vecchie graduatorie di presidi incaricati nelle scuole in reggenza in realtà potrebbero porre le basi per altri interminabili e sconfinati contenziosi. Non parliamo poi della ventilata utilizzazione dei docenti vicari, che non risolverebbe il problema, anzi, alzerebbe ulteriore polverone per coloro che vedrebbero nella nomina discrezionale a ricoprire il ruolo di vicario ancora un ennesima ingiustizia ricevuta.
Lo scenario ad oggi si presenta con una emergenza che per il prossimo anno scolastico e forse anche per quello successivo numerose scuole non avranno un dirigente titolare indipendentemente dall’iter del concorso.
Lo slittamento delle prove preselettive rappresenta solo l’ennesima conferma della disorganizzazione rispetto all’emergenza educativa della scuola italiana.
Ma come si è già ricordato contro tale procedura il consiglio di stato con la propria succitata sentenza aveva sollevato un dubbio di legittimità costituzionale e probabilmente come già ribadito dall’avvocato D. Caudullo nel suo servizio del 22/6/2017 sulla rivista TS “La procedura riservata risulterebbe infatti istituita in assenza delle peculiari ragioni di interesse pubblico richieste per giustificarla, visto che riguarda anzitutto i soggetti che abbiano superato le prove del concorso 2011, cosa che non garantisce la loro particolare professionalità attuale, nonché i soggetti che abbiano in corso un contenzioso relativo alle prove dei concorsi 2004 e 2006, e ciò dipende da circostanze casuali, che nulla hanno a che vedere con la professionalità dell’aspirante.
Non si rinvengono poi, secondo il Consiglio di Stato, particolari “esigenze di economicità dell’azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente”, dato che non si spiega come la procedura risulterebbe più economica rispetto ad un reclutamento secondo le regole ordinarie.
La procedura parrebbe poi strutturata in modo non idoneo a garantire la selezione di soggetti adatti al ruolo da ricoprire, in quanto assolutamente blanda rispetto alla procedura ordinaria di reclutamento dei dirigenti scolastici, particolarmente articolata e selettiva.
Verrebbe altresì violato anche principio del diritto ad un equo processo, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in quanto il legislatore nazionale è intervenuto adottando una legge a contenuto interpretativo diretta ad influire su di un procedimento giurisdizionale in corso, senza che detto intervento sia sorretto da motivi imperativi di interesse pubblico.
In via subordinata, il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di costituzionalità anche sotto altro profilo.
In particolare, qualora la procedura riservata dovesse essere ritenuta conforme ai parametri costituzionali, la stessa dovrebbe comunque ritenersi in contrasto con la Costituzione, per violazione dell’art. 3, sussistendo una disparità di trattamento fra i concorrenti del 2011 e quelli dei concorsi del 2004 e 2006.
Invero, i soggetti che hanno partecipato ai concorsi 2004 e 2006 possono accedere alla procedura riservata per il solo fatto di aver presentato ricorso giurisdizionale, mentre i soggetti i quali hanno partecipato al concorso 2011 possono accedere alla procedura in questione, solo se abbiano superato le relative prove.
Secondo il Consiglio di Stato le esigenze di interesse pubblico indicate dalla legge, se si ritenessero valide, sarebbero però identiche per entrambe le situazioni, e non appaiono graduate in ragione del fatto che una vicenda risalga ad epoca più o meno lontana nel tempo dell’altra.
A questo punto la parola passa alla Corte Costituzionale e, in base alla sua decisione, potrebbero presentarsi scenari del tutto differenti.
Nel caso di accoglimento della prima questione di costituzionalità, la procedura riservata verrebbe dichiarata del tutto incostituzionale, con la conseguente inevitabile pronuncia di annullamento della stessa da parte del Consiglio di Stato; nel caso di accoglimento della questione subordinata di costituzionalità, verrebbe di contro aperta la possibilità di partecipazione alla procedura riservata in favore dei soggetti che hanno partecipato al concorso 2011 e che abbiano avviato un contenzioso avverso detta procedura, anche se, a suo tempo non erano risultati né vincitori, né idonei.
In conclusione, fino a quando non si porrà rimedio al contenzioso di fronte alla Corte Costituzionale sarà improbabile che il concorso a dirigente possa avere luogo, nel caso in cui i ricorrenti avessero ragione, dovrebbero occupare proprio quei posti che il MIUR sta mettendo a concorso, ciò provocherebbe vertenze legali dai risvolti imprevedibili. Ci viene il sospetto che il MIUR, come ribadito in più occasioni, piuttosto che trovare soluzioni, attende che sia la Corte costituzionale a stabilire nell’una o nell’altra ipotesi, ed intanto si sono rimandate le prove preselettive a luglio, pur consapevole che non è una questione solo di bando di concorso, ma è soprattutto una questione che non annega nel tempo che passa, ma resta vivo e impresso nei destini di coloro che hanno subito l’ingiusta causa.
Maria Pia Ester D’Angelo
Gruppo dei ricorrenti 2011
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