Leggendo il testo del decreto n° 194 del 13 ottobre 2022, pubblicato in gazzetta ufficiale, il 22 dicembre 2022 è sorto un dubbio in merito alla valutazione della prova scritta trattata nell’art. 9, che sarebbe opportuno fosse chiarito da chi di competenza.
La prova scritta, unica su tutto il territorio nazionale, si svolge mediante l’ausilio di mezzi informatizzati e consiste in:
• cinque quesiti a risposta aperta;
• due quesiti in lingua inglese.
L’art. 9 afferma che le commissioni esaminatrici per la prova scritta dispongono di 100 punti da attribuire secondo il seguente dettato:
a ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua inglese, la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti per ciascuna risposta. (16 X5= 80)
a ciascuno dei quesiti in lingua inglese la commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. (2X5=10)
Il punteggio complessivo della prova scritta, secondo quando espresso nel succitato articolo 9, è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti, (5 non espressi in lingua inglese e 2 in lingua inglese) che dovrebbe raggiungere un punteggio massimo di 100 punti, ma dalla somma dei parziali riportati sempre nell’art. 9 la somma è di 90 punti (16×5=80+2×5=10) totale 90.
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