I lettori ci scrivono

Concorso dirigenti scolastici, a proposito di incompetenza tecnica

Pubblichiamo il documento pervenuto dal Comitato Trasparenza è Partecipazione che si assume in via esclusiva la responsabilitò del giudizio di “incompetenza” rivolto ai presidenti delle sottocomissioni.

Nel travagliato contesto della procedura concorsuale per dirigenti scolastici tra le censure dedotte in giudizio risulta assorbente quella relativa all’incompetenza tecnica di taluni componenti delle Sottocommissioni e, in primis, di qualche Presidente. È doveroso all’uopo determinare quelle premesse indefettibili che suffragano tale doglianza oltre il perimetro giuridico.

La funzione valutativa è costruita necessariamente sull’asimmetria tra soggetto valutatore e soggetto valutato, in quanto il primo possiede un patrimonio cognitivo specialistico nella disciplina o nel settore interessato e, soprattutto, un’attitudine ermeneutica all’imparzialità. Se così non fosse, lo scrutinio sarebbe esposto ai prevedibili effetti distorsivi della discrezionalità.

L’ “asimmetria”, pertanto, non si traduce in dogma inquisitorio ai danni del soggetto valutato, ma, al contrario, funge da elemento di tutela per quest’ultimo, atteso che la competenza tecnica è “funzionale alla migliore attuazione dei principi di imparzialità dell’attività amministrativa, di cui all’art. 97 Cost., e di eguaglianza nell’accesso agli uffici pubblici, di cui all’art. 51 Cost.” (sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 31.8.2018). Viceversa, il soggetto valutatore verserebbe in una condizione di non idoneità alla funzione con il correlato precipitato della sua necessaria decadenza dall’incarico.

Appare pertanto irrefragabile la constatazione onde il concetto di “competenza” è parametrato alla specialità disciplinare e, più generalmente, all’ambito ad essa correlato e si ritiene formata in esito ad attività di studio, esperienza o lavoro, come dominio cognitivo di un’iperonima porzione tematica. Se, tuttavia, il costrutto in parola si ritiene soddisfatto ove i componenti di una Commissione siano esperti nel settore di dettaglio e nella disciplina di inquadramento, è asseribile parimenti la necessità che il soggetto valutatore agisca secondo una capacità di discernimento etica, rigorosa e connotata da terzietà, pena la determinazione di un nozionismo efficientistico avalutativo.

A riguardo, il tessuto normativo con il relato compendio di dottrina e giurisprudenza è robustissimo e agglutina con sé anche l’incompatibilità (si confrontino. l’art 16, c. 2, lettera c. D.M. 138/2017; l’ art. 51, comma 5, c.p.c; l’art. 11 del d.P.R. n. 487 del 1994; art 6, L 241/1990 [che estende la fattispecie in oggetto qualsiasi caso di conflitto di interessi, anche potenziale]; L. 190/2012). In tal sede, è sufficiente menzionare il contenuto precettivo delle “Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale” (Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018): “Nelle procedure concorsuali la scelta dei componenti della Commissione esaminatrice assume una valenza determinante in considerazione del ruolo che gli stessi componenti sono chiamati a svolgere in ragione della loro competenza ai fini della valutazione e della posizione di terzietà in cui dovrebbero operare […] le amministrazioni dovrebbero preoccuparsi di assicurare una composizione equilibrata delle commissioni, in relazione ai titoli e alle prove di esame da valutare, includendovi esperti delle varie materie e preoccupandosi di affiancare commissari aventi diverse competenze e professionalità” (art. 7). Non rileva in tale contesto l’uso del condizionale, posto che esso è il modo in cui tipicamente si esprime la modalità epistemica, secondo la quale si intende graduare il grado di veridicità di una proposizione in termini di certezza.

Tanto premesso, appare inconfutabile la violazione del principio di necessaria competenza tecnica dei componenti delle varie Sottocommissioni esaminatrici, secondo il dettato scolpito dal tornio del Legislatore: “Le Commissioni […] sono composte da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso”. La rilevazione in concreto della censura de quo è suffragabile senza acrobazie dialettiche, soprattutto se si considerano le 9 macroaree oggetto della procedura incriminata (si confronti il D.D.G 1259/2017).

Ebbene, non rabbrividisca il Lettore nel constatare l’incompetenza dei Presidenti di sottocommissione in elenco (né la rassegna ha pretese esaustive):

Prof. Massimiliano Arcangeli, Professore Ordinario di Scienze dell’antichità filologico letterarie e storico artistiche – Università di Cagliari (Presidente della sottocommissione 30);

Prof. Federico Rapuano, Professore Ordinario di Fisica teorica, modelli e metodi matematici – Università di Milano (Presidente della sottocommissione 23)

Prof.ssa Debora Fino, Professoressa Ordinaria di Scienze applicate e tecnologia – Politecnico di Torino (Presidente della sottocommissione 24);

Prof. Vasco Ladislao Boatto Professore Ordinario – direttore del Centro Interuniversitario per la Contabilità e la Gestione Agraria, Forestale e Ambientale (Presidente della sottocommissione 35);

Prof.ssa Aurora Daniele, Professoressa Ordinaria di Biochimica d’organo e della nutrizione – Università di Napoli (Presidente della sottocommissione 4);

Prof. Nicola Antonio Colabufo, Professore Ordinario di Chimica Farmaceutica – Università di Bari (Presidente della sottocommissione 28);

Prof. Michele Abrusci, docente di Logica e Comunicazione – Università Roma tre (Presidente della sottocommissione 11);

Prof. Giulio Malucelli, Professore Ordinario di Scienze Applicate e Tecnologiche – Politecnico di Torino (Presidente della sottocommissione 25);

Prof. Vincenzo Vestri, docente presso Dipartimento di Matematica e Informatica – Università di Firenze (Presidente della sottocommissione 34);

Prof. Biagio Ricceri, Professore Ordinario di Analisi Matematica – Università di Catania (Presidente della sottocommissione 33);

Prof.ssa Antonie Hornung, Professoressa Ordinaria di Lingua e Traduzione tedesca – (Presidente della sottocommissione 9);

Prof. Vincenzo Bellini, Professore Ordinario di Struttura Didattica e Aggregata di Fisica – Università di Catania (Presidente della sottocommissione 3);

Prof. Francesco Giulio Beltrame, Professore Ordinario di Bioingegneria Università di Genova (Presidente della sottocommissione 20);

Prof. Fabio Previdi, Professore di prima fascia di automatica – Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell’Informazione e della Produzione – Università di Bergamo (Presidente della sottocommissione 22);

Prof. Nunzio Alberto Borgese, Professore Ordinario di Informatica – Dipartimento di Informatica “Giovanni degli Antoni” (Presidente della sottocommissione 21).

Nessuna tematica prevista dal bando richiede, sia pure in via incidentale, cognizioni afferenti agli ambiti di specializzazione dei soggetti incaricati di presiedere le sottocommissioni esaminatrici, laddove emerge un profilo di doverosità disatteso in modo eclatante, ossia l’impossibilità di bilanciare oggettivamente, in ossequio al principio di imparzialità, la prestazione del candidato e il compendio di conoscenze e competenze presupposte per poter in astratto assolvere alla funzione dirigenziale. Possiamo dunque ipotizzare che, mentre l’ignaro candidato argomentava in materia di responsabilità dirigenziale, di conduzione delle organizzazioni complesse, di programma annuale, dispiegando la galleria criptica – per i non addetti ai lavori – degli acronimi da didattichese (P.T.O.F, R.A.V, P.d.M; N.I.V, N.E.V, N.d.V, P.C.T.O, P.E.I, P.I, P.F.I, citiamo solo i più noti), i Presidenti avranno potuto assumere due possibili condotte: l’abdicazione implicita al proprio ruolo con illecito deferimento di funzioni ai relativi sottocommissari ovvero la soggiacenza ai condizionamenti derivanti dalla propria formazione e la prevedibile interferenza della stessa nel processo valutativo. Deriva, quest’ultima, particolarmente pericolosa: in nessun caso era presupposta nel bando la conoscenza dell’immoto reame dell’archeologia o il sofisma verticistico della matematica, non l’asciutta evidenza delle scienze applicate, né le modalità di gestione agraria, forestale e ambientale o l’universo miniaturizzato della biochimica d’organo. Chi padroneggi le formule della chimica farmaceutica o chi viva nell’ordine causale-effettivo della logica e della Informatica, cosa mai avrebbe potuto sapere di autonomia didattica e organizzativa, di apprendimento permanente o di organi di staff e di line? Davvero si intenderebbe avallare la congettura scempia onde una professoressa di lingua e traduzione tedesca conosca l’assetto gestionale e organizzativo delle istituzioni scolastiche autonome?

Se la domanda è retorica, la risposta, purtroppo, non lo è, se si considera che, in pendenza del giudizio di merito del C.d.S, si stanno perfezionando le procedure di assunzione, come se non esistesse la condizione giuridica della riserva. Non si omettano inoltre le ignominiose esternazioni di taluni idonei che, ad oltraggio al pubblico decoro, hanno affermato di aver superato la procedura concorsuale pur senza aver terminato la prova scritta o avendo argomentato in maniera scarna e insufficiente, addirittura avendo affrontato l’iter per “tentativo”, meravigliandosi essi stessi di un esito così propizio. Ci duole infine menzionare, proprio perché parte in causa, l’articolo scritto in data 28 agosto su “Repubblica” dal “nostro” Massimo Arcangeli, recante un titolo di per sé manifestamente offensivo: “Dai Congiuntivi alle percentuali, quando l’asino è l’aspirante preside”. Tralasciamo di ricordargli la differenza sostanziale tra “preside” e “dirigente scolastico”: troppa storia vi sarebbe nello spazio di due termini; ci preme, viceversa rilevare nella regione estesa e neutra della libertà di pensiero, l’inopportunità delle sue osservazioni, l’insospettabile incapacità di esprimere il dissenso – ove motivato – con il garbo dell’eloquenza, pur qualificandosi egli stesso come “linguista e docente universitario”.

Avremmo ben gradito la sollevazione di critiche costruttive, tese ad indirizzare sapidamente il processo di acquisizione di competenze teoriche e pratiche, ma, come persone, cittadini e pubblici ufficiali non possiamo tollerare l’inopportunità di una condotta scientemente oltraggiosa. Il bene giuridico tutelato, nel caso di specie, non è solo la nostra dignità, ma il pubblico decoro e la credibilità delle Istituzioni che incarnano lo Stato. Nondimeno, il Prof. Arcangeli potrebbe espiare la sua colpa sedendosi dinanzi ad una Commissione esaminatrice realmente composta e presieduta da esperti nelle materie indicate dal bando, discettare anche su una sola tematica, magari quella relativa ai principi posti a presidio del buon andamento e dell’imparzialità. Ma non intendiamo esporlo ad una simile onta, né trarremmo piacere dall’infierire su un “nemico” privo di armatura: riteniamo realmente che la questione etica di questo concorso sopravanzi ogni rancore per l’ingiustizia subita.

All’evidenza dei fatti corrisponde il paradosso per cui l’incompetenza tecnica concerne un concorso pubblico finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici, riservato, ovviamente al personale docente in possesso dei requisiti prescritti: non è tautologico rilevare che – in quanto pubblici ufficiali – la nostra professionalità presuppone come requisito immanente alla funzione proprio l’acquisizione di idonee procedure valutative.

Eppure chi ha valutato le nostre prove è la riprova dell’esatto contrario: l’anti-esemplarità dell’esempio. Per comprendere la portata lesiva dell’incompetenza tecnica ai fini dell’attendibilità di scrutinio, è sufficiente prospettare uno scenario analogico, quale, ad esempio, una seduta di Esame di Stato: mutando il contesto attoriale, immaginiamo che a presiederlo non vi sia un Dirigente o un docente, ma un soggetto totalmente avulso dal mondo scuola, un cardiochirurgo o un venditore ambulante: la discrepanza tra esaminatore ed esaminando sarebbe così radicale da distorcere sia la prestazione che la successiva fase valutativa. Ma tale evenienza non sarebbe neppure ipotizzabile, se non come paradosso, perché subito si solleverebbe la questione di legittimità.

Non si comprende per quale ragione oscura tale censura possa invece essere accettata o sottaciuta, senza ipotizzare una colposa (dolosa) acquiescenza delle parti in causa: se si rapporta la procedura alla sua finalità intrinseca – il reclutamento di dirigenti che rappresentino lo Stato – emerge infatti il dubbio inquietante circa l’attendibilità del processo valutativo e del suo esito finale. Che un dirigente sia tale non è una mera questione di status giuridico.

Comitato “Trasparenza è Partecipazione”

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