La Commissione che esaminerà i candidati al concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale sarà nominata con decreto del direttore generale e sarà composta da un presidente e due componenti (anche collocati in quiescenza da non più di tre anni).
La Commissione sarà integrata da un componente esperto per ciascuna delle lingue straniere prescelte dai candidati, e in sede di prova orale sarà aggregato un ulteriore componente esperto in informatica.
Il Presidente sarà scelto tra:
- magistrati amministrativi, ordinari, contabili
- avvocati e procuratori dello Stato
- dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali
- professori di prima fascia di università statali e non statali
Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle suddette qualifiche, la funzione di Presidente potrà essere esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all’amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un’anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni.
Per quanto riguarda i due componenti, essi saranno designati uno fra i dirigenti scolastici con un’anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l’altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, in entrambi i casi con un’anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.
I componenti aggregati esperti di lingua straniera saranno invece designati indifferentemente tra i professori universitari di prima o seconda fascia della relativa lingua ovvero tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento per le classi di concorso della relativa lingua; in quest’ultimo caso purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.
I componenti aggregati esperti di informatica saranno infine designati tra i docenti di ruolo abilitati nell’insegnamento della classe di concorso A-41, anch’essi purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico.
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Condizioni personali ostative all’incarico
L’art. 16 del regolamento dispone che sono condizioni ostative all’incarico di presidente, componente e componente aggregato della Commissione e delle sottocommissioni del concorso:
- avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
- avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
- essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
- essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno d’età alla medesima data.
Inoltre:
- non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; né esserlo stati nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso;
- non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;
- non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;
- non debbono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.
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