Nella serata del 24 luglio, appena poco più di ventiquattr’ore dal termine delle prove preselettive, il Miur ha dunque reso pubblico l’elenco dei docenti ammessi e la soglia minima (quasi 72 punti, decisamente bassa, anche rispetto all’ultimo concorso, anche sono stati registrati ben 189 candidati che hanno conseguito 100/100) per far parte del plotone degli 8.736 ammessi alla prova scritta prevista dall’articolo 8 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017.
Attenzione, però, qualcuno potrebbe avercela fatta ma non essere ammesso comunque alla prima prova: lo specifica, a chiare lettere il decreto 1134, reso pubblico dal Miur assieme ai nominativi e ai punteggi degli ammessi.
Coloro che hanno conseguito il punteggio minimo individuato dal Miur, si legge nel decreto, “sono ammessi alla prova scritta con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda, come previsto dall’articolo 3, comma 6, del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017”.
“L’ammissione alla prova scritta, pertanto, non preclude l’esclusione dei candidati a seguito di accertamenti esperibili in qualsiasi momento della procedura concorsuale relativamente al possesso dei requisiti di partecipazione”, sottolinea il ministero dell’Istruzione.
Ma quali sono i requisiti richiesti per partecipare al concorso per diventare preside? Il primo, imprescindibile, è ovviamente la laurea. Parliamo della laurea magistrale, quella di secondo livello, quindi quadriennale o quinquennale. Oppure della laurea specialistica o conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico sempre di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica. O, ancora, di un diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.
Ora, francamente, appare difficile che un candidato possa avere presentato domanda senza esserne in possesso. A meno che non si tratti di un titolo accademico equiparabile, insomma border line: in tal caso, spetterà al Miur stabilire se considerarlo comunque utile.
Il requisito su cui potrebbero sorgere, invece, maggiori problemi è invece quello relativo allo status professionale: il bando di concorso prevede, infatti, che il partecipante debba essere di ruolo e avere svolto pure l’anno di prova. Poi, per raggiungere il quinquennio minimo, possono valere anche gli anni di pre-ruolo. Da un accertamento degli anni effettivamente svolti, forse più di qualche candidato potrebbe non essere in regola.
Nel decreto Miur del 24 luglio, inoltre, si specifica che “la candidata Giuso Ornella Serafina, che ha sostenuto la prova preselettiva in forza di provvedimento cautelare, conseguendo un punteggio utile per l’ammissione alla prova scritta, è inserita con riserva, nell’elenco di cui all’articolo 1, in esecuzione del decreto cautelare del TAR del Lazio, sez. terza bis, n. 4426 pubblicato il 19 luglio 2018 (R.G. 8342/2018)”.
Infine il direttore generale del Miur ricorda, all’art. 4 che “la prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolgerà in un’unica data in una o più regioni scelte dal Ministero”.
“Con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, e sul sito internet del Ministero, sarà reso noto il giorno e l’ora di svolgimento della prova scritta”, conclude il testo del decreto.
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