Dopo le sentenze del 2 luglio dello scorso anno, ancora in attesa di decisione in appello da parte del Consiglio di Stato, il Tar Lazio torna ad occuparsi del concorso per dirigente scolastico.
Con sentenza depositata lo scorso 9 giugno, i Giudici amministrativi si sono infatti pronunciati su uno dei tanti ricorsi proposti avverso la procedura.
In particolare, il ricorso era stato proposto da alcuni concorrenti che non avevano superato la prova preselettiva.
Ammessi con riserva a sostenere la prova scritta da parte del Consiglio di Stato, alcuni di essi erano riusciti a superare anche la prova scritta e la prova orale, chiedendo in conseguenza che fosse dichiarato il consolidamento delle loro posizioni, ritenendo quindi di essere divenuti vincitori a pieno titolo della procedura.
Su questo primo punto il Tar ha tuttavia eccepito, che il principio del c.d. consolidamento non è un istituto di carattere generale, trovando applicazione con riferimento alle sole abilitazioni e, quindi, non applicabile anche ai pubblici concorsi, con conseguente impossibilità che un candidato ammesso a sostenere le prove selettive “con riserva” possa ottenere il bene della vita per il solo fatto di averle superate.
Per il Tar quindi, la posizione raggiunta in virtù della tutela cautelare deve pertanto essere ritenuta provvisoria necessitando, per la sua definitiva stabilizzazione, di una pronuncia positiva nel merito.
Quanto alle specifiche censure formulate avverso la procedura concorsuale, il Tar le ha ritenute in parte inammissibili ed in parte infondate.
In particolare, i ricorrenti lamentavano l’ambiguità di alcuni quesiti della prova preselettiva; il fatto che l’amministrazione si era riservata la facoltà di verificare i requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura, senza procedere a tale accertamento prima dell’individuazione dei concorrenti da ammettere alla prova preselettiva; l’aver ammesso a partecipare alla prova scritta un numero di candidati eccessivamente ristretto, mediante una prova preselettiva protesa a verificare in maniera meramente nozionistica la loro preparazione; il mancato svolgimento in contemporanea su tutte le sedi della prova preselettiva; la mancata concessione a tutti i candidati della possibilità di conoscere il risultato conseguito al termine dello svolgimento della prova preselettiva; la mancata formulazione di quesiti inerenti a tutte le aree tematiche indicate nel bando di concorso; la discriminazione dei docenti impegnati negli esami di maturità, con conseguente contrazione del tempo a loro disposizione per esercitarsi; la violazione del principio della segretezza della prova preselettiva, determinato dall’acquisizione del codice fiscale dei candidati prima della determinazione del risultato.
Sicuramente i ricorrenti andranno fino in fondo innanzi al Consiglio di Stato, cui spetterà l’ultima parola e che, salvo ulteriori rinvii, il prossimo 15 ottobre sarà chiamato ad esprimersi sulle sentenze di annullamento del concorso emesse dal Tar Lazio il 2 luglio 2019.
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