A pochi giorni di distanza dalle operazioni di nomina dei vincitori del concorso per dirigente scolastico, dopo le sentenze shock del Tar Lazio, giungono anche le prime pronunce della Magistratura del lavoro.
Questa volta il problema portato all’attenzione dei Giudici del lavoro riguarda le operazioni di nomina dei vincitori e, in particolare, di assegnazione della sede.
Una clausola del bando in particolare è stata oggetto di critiche, segnatamente l’art.15 comma 3, laddove prevede che “nell’assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992”, con ciò prevedendo che l’applicazione dei benefici di cui alla l. n. 104/1992 possa avvenire solo quando il Direttore Generale dell’USR della Regione di assegnazione individui in successivo momento la sede di servizio.
In sostanza, dal tenore letterale delle disposizioni del bando, emerge che i vincitori andavano assegnati alle varie regioni in base alla posizione occupata in graduatoria (e nei limiti delle preferenze espresse) e, solo successivamente, ogni Ufficio scolastico regionale avrebbe consentito agli stessi ivi assegnati di esercitare il diritto di precedenza nella scelta della sede, ai sensi delle citate disposizioni di cui alla L.104/92.
Sebbene in sede di confronto con i sindacati fossero emersi seri dubbi circa la legittimità di siffatto meccanismo (sia la Cisl Scuola che la FLC Cgil avevano evidenziato che le precedenze, a vario titolo previste, avrebbero dovuto operare già nella fase di individuazione della regione di destinazione, al fine di garantire l’assistenza a familiari nonché i bisogni, anche di ordine primario, quale quello della salute), l’Amministrazione non ha tenuto in alcun conto detti rilievi, limitandosi ad una acritica applicazione della lettera del bando, senza considerare le gravissime ed illegittime conseguenze della stessa.
Invero, la disposizione del bando di concorso, così come formulata, finisce per violare le disposizioni della legge 104/92 vanificandone del tutto la portata.
Questa lettura è stata recentemente condivisa dal Tribunale di Siena il quale, accogliendo un ricorso d’urgenza proposto da un vincitore del concorso che rivendicava il diritto di scelta ai sensi della L.104 sin dalla fase di assegnazione alla regione di destinazione, con ordinanza cautelare del 4 settembre scorso, ha rilevato l’illogicità di una simile limitazione a fronte della primaria esigenza di tutela.
Assegnare la sede al lavoratore protetto in una regione distante, quindi solo in questo circoscritto ambito attuare la tutela, secondo il Giudice del lavoro appare del tutto privo di senso, in quanto lo sradicamento del lavoratore portatore di handicap dal luogo di residenza implica un grave pregiudizio per le esigenze di propria assistenza e cura ragionevolmente radicate nel luogo di residenza.
La tutela del diritto passa quindi necessariamente attraverso la sua logica anticipazione nella assegnazione, anzitutto, della regione prescelta.
Si tratta di un precedente particolarmente interessante, essendo già pendenti diversi ricorsi presso vari Tribunali (tra tutti Palermo, Termini Imerese e Napoli), proposti da vincitori di concorso che rivendicano l’esercizio del diritto di scelta con priorità della sede di servizio già dalla fase di assegnazione alla regione di destinazione.
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