Home I lettori ci scrivono Concorso dirigenti scolastici, la procedura tecnologica potrebbe diventare un boomerang?

Concorso dirigenti scolastici, la procedura tecnologica potrebbe diventare un boomerang?

CONDIVIDI

L’utilizzo della tecnologia digitale dovrebbe agevolare il rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche.

È la legislazione vigente, partendo dalla legge 241 del 1990, fino al D.lgs. 97 del 2016, passando attraverso la legge 15 del 2009 e il D.Lgs. 33 del 2013, che ha introdotto e sempre più rafforzato questi principi elevandoli a livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle pubbliche amministrazioni garantiti costituzionalmente.

A tal proposito, il MIUR ha fatto bene ad informatizzare la procedura concorsuale per il reclutamento di dirigenti scolastici tuttora in corso, rispetto a quanto invece non era stato fatto nel precedente concorso del 2011, affidandosi ad una piattaforma online di gestione della procedura concorsuale e a software offline per lo svolgimento delle prove preselettiva e scritta realizzati dal CINECA.

L’intento era proprio quello di garantire trasparenza, anonimato, equità di trattamento, legalità, integrità ed etica all’intera procedura, per sottrarre alla discrezionalità umana tutti quei passaggi che potevano generare dubbi e sospetti. Peccato, però, che i dubbi e sospetti sembra si siano accentuati.

Non si sono “sfruttate” appieno le caratteristiche offerte da questa scelta tecnologica, né data la giusta trasparenza al funzionamento della piattaforma del CINECA, né alle modalità con cui le commissioni hanno operato attraverso di essa.

In merito al software per lo svolgimento della prova scritta, i candidati sono stati chiamati a leggere ed editare testi e si sono trovati in un ambiente digitale a dir poco “spartano”. Testi da leggere, tra l’altro in lingua straniera, senza alcuna formattazione. Lunghe righe, con una dimensione del carattere che ha messo a dura prova la vista di tutti i candidati. Caselle di testo in cui digitare le risposte, privi dei più elementari e fondamentali strumenti di editing testuale.

Sembra che l’obiettivo della prova fosse quello di valutare l’adattamento dei candidati ad ambienti digitali “ostili”, piuttosto che valutare le competenze dirigenziali, contravvenendo ai requisiti di funzionalità e usabilità che sono alla base di qualsiasi applicazione software. Tra l’altro l’uso di un elaboratore di testi, con le sue funzionalità specifiche per l’editing testuale, è una delle competenze informatiche richieste ai candidati da accertare nello svolgimento della prova orale, poteva essere, quindi, anche un modo per metterla in pratica.

Certo, l’uso di un ambiente software più user-friendly non avrebbe cambiato la qualità del contenuto delle risposte (anche se uno degli obiettivi della formattazione di un testo è proprio quello di permettere al suo redattore di aggiungere significativi messaggi comunicativi al lettore), ma sicuramente si è persa un’occasione per permettere alla tecnologia di dare il suo contributo a migliorare l’azione amministrativa e soprattutto ad evitare contestazioni e recriminazioni, tanto più che non avrebbe compromesso affatto l’autenticità della prova.

Ciò che invece potrebbe aver compromesso la prova di molti candidati, visti i numerosi ricorsi aventi ad oggetto tale anomalia (il condizionale è solo di attesa per gli accertamenti in corso) è la mancanza di affidabilità del software utilizzato per la prova scritta.

L’affidabilità (reliability) di un software è quel requisito che garantisce la resistenza ed errori e crash, intendendo come errori non solo quelli generati dal software stesso o dal sistema sul quale è installato, ma anche funzioni previste o omesse che possano generare perdite di dati. Come stabilito dall’art.8 comma 7 del bando del concorso pubblicato con D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017, “la prova (scritta) ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”. Di queste funzionalità richieste al software, specificate chiaramente nel bando, ne è stata sviluppata solo una.
È stata prevista, infatti, l’interruzione della prova al termine dei 150 minuti, ma non il salvataggio automatico delle risposte fornite dal candidato fino a quel momento, contravvenendo alle specifiche del bando e anche a quel requisito di affidabilità, riferito alla perdita di dati, che tutte le applicazioni software dovrebbe avere.

Per molti candidati, quindi, il sistema non ha acquisito tutte le risposte e le modifiche ad esse apportate fino allo scadere dei 150 minuti, compromettendo gravemente l’esito della prova. Anche in questo caso nell’uso della tecnologia si è persa l’occasione per migliorare l’azione amministrativa!

Un altro aspetto rilevante riguarda le modalità operative di correzione delle prove scritte da parte delle sottocommissioni. Ogni sottocommissione ha ricevuto un pacchetto di prove, circa 250 per sottocommissione, da correggere in base ad una griglia di valutazione elaborata dalla commissione madre, sulla base del Quadro di riferimento della prova scritta redatto dal Comitato Tecnico Scientifico (art.13 del D.M. n.138 del 03/08/2018), che è stata consegnata, unitamente alla scheda riepilogativa dei punteggi, ai presidenti delle sottocommissioni, nel corso della riunione del 25 gennaio 2019.

Nulla è stato comunicato, se non ciò che è desumibile dai verbali e dalle schede di valutazione delle prove messi a disposizione dei candidati, il giorno 8 maggio 2019, ben 56 giorni dopo dallo scioglimento dell’anonimato avvenuto il 26 e 27 marzo 2019, in barba alla celerità operativa e comunicativa offerta dalla tecnologia digitale utilizzata.
Non è dato di sapere se i commissari abbiano operato direttamente sulla piattaforma CINECA per l’inserimento dei punteggi o abbiano semplicemente compilato le schede, digitalizzate e poi inviate al CINECA come allegati o entrambe.

Non è dato di sapere se c’erano dei tempi da rispettare ovvero se al termine delle operazioni di ogni giornata di valutazione, le commissioni dovevano caricare il file del verbale e le schede delle prove corrette nella giornata oppure se non c’era alcuna tempistica se non quella relativa allo scioglimento dell’anonimato (almeno si spera!).

E, se non c’era alcuna tempistica da rispettare, come appare, le commissioni hanno potuto caricare in piattaforma o inviare i file di un determinato candidato al CINECA, indipendentemente dal giorno in cui si è proceduto alla valutazione e attribuzione del punteggio della sua prova, dando la possibilità di rivedere, rivalutare, confrontare elaborati facendo venir meno quell’oggettività che si conviene ad una valutazione concorsuale.

Teoricamente, pertanto, non c’è certezza che le prove siano state corrette nei giorni dichiarati nei verbali. A testimonianza di ciò ci sono diverse segnalazioni di candidati i quali hanno riscontrato che la data di creazione del file della scheda è antecedente alla data del verbale in cui la commissione dichiara di aver corretto la prova.

Ad evitare tutte queste ipotesi, dubbi, contestazioni sarebbe stato molto più trasparente, produttivo ed economico per tutti, pubblicizzare le modalità con le quali le sottocommissioni dovevano e hanno operato nella valutazione delle prove scritte.
Si sarebbe potuto rendere pubbliche, anche a conclusione della procedura di valutazione, le videate dell’applicazione utilizzata in piattaforma per le operazioni di valutazione. Si sarebbe potuto tracciare le operazioni effettuate in piattaforma dalle sottocommissioni, rendendo conto del loro operato, a garanzia soprattutto delle stesse. Ciò avrebbe fugato ogni dubbio, ogni sospetto. Si avrebbe avuto la certezza che ai commissari non fosse visibile il codice fiscale dei candidati, nel rispetto dell’anonimato, che le prove fossero state corrette secondo quanto dichiarato nei verbali, che tutte le operazioni di correzione fossero terminate così come dichiarato dai verbali e che nessuna scheda fosse stata riaperta e revisionata dopo tale data o, peggio, dopo lo scioglimento dell’anonimato.

In una piattaforma informatica per la gestione di procedure così importanti, il requisito della tracciabilità delle operazioni effettuate dai suoi utenti, (il cosiddetto log delle operazioni) che registra per ciascuno di essi data, ora e operazione effettuata, è un requisito fondamentale per garantire la correttezza che la procedura si svolga secondo quanto previsto. Questo ulteriore accorgimento tecnologico avrebbe permesso un migliore controllo e coordinamento delle operazioni e garantito sicuramente la giusta trasparenza che si conviene ad una procedura concorsuale. Anche in questo caso nell’uso della tecnologia si è persa l’occasione per migliorare l’azione amministrativa!

In merito alle modalità di correzione delle prove scritte, pur non riguardando l’ambito strettamente tecnologico che si sta trattando, ma di fondamentale importanza per la disparità di trattamento alla quale sono stati sottoposti alcuni candidati, è da segnalare l’anomalia riscontrata nel verbale del 7 marzo 2019 della sottocommissione n.30, in cui è dichiarato che la sottocommissione, a conclusione della valutazione delle prove, “ha proceduto […] alla rilettura di tutti gli elaborati e ha ritenuto, all’unanimità, di procedere alla rivalutazione dei seguenti scritti: […], anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova in lingua” utilizzando di fatto un altro criterio di valutazione non previsto dalla griglia elaborata dalla commissione madre.

Un’altra considerazione tecnologica su questa tormentata procedura concorsuale riguarda la documentazione messa a disposizione dei candidati su POLIS: la prova scritta con risposte e punteggi, il verbale della seduta della commissione in cui è stata corretta la prova del candidato e la scheda di valutazione.

Anche in questo caso non è dato di sapere con certezza quando siano stati creati questi documenti e se, successivamente, siano stati modificati. A tal proposito è necessario chiarire che a nulla valgono sul piano probatorio le informazioni rinvenienti dai metadati dei file PDF.

Essi non garantiscono la certezza che il documento sia stato creato nella data indicata come data di creazione del file negli stessi metadati. Il motivo è che durante il processo di generazione di un file PDF, sia per trasformazione del file da altro formato sia per digitalizzazione di un documento analogico, la data di creazione del file, visibile nei metadati, viene presa dalla data di sistema del computer usato per la creazione del file PDF e la possibilità di modificare tale data, permette a chiunque durante la creazione del file di attribuire la data che vuole, antecedente o successiva a quella reale.
Teoricamente, quindi, si sarebbe potuto creare una nuova scheda di valutazione di un candidato modificando, ad esempio, il punteggio; anche successivamente alla data di scioglimento dell’anonimato.

Sarebbe bastato, poi, impostare la data di sistema in modo opportuno per associare alla digitalizzazione della scheda una data di creazione antecedente a quella dello scioglimento dell’anonimato. Perché lasciare questi dubbi, alimentare il sospetto? Quale garanzia per i candidati? La garanzia non la offrono certo i metadati del file.

È quanto meno imbarazzante che il MIUR abbia inviato ai candidati documenti amministrativi digitali senza alcun valore ed efficacia probatoria come invece è stabilito dal Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82 del 2005). Ciò che è stato inviato ai canditati sono sequenze di bit senza una paternità e una data certa. Gli artt.20 e 22 e le linee guida del Codice dell’amministrazione digitale stabiliscono regole ben precise sulla validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici e sulle copie di informatiche di documenti analogici.

I file PDF dovevano avere una data certa e in quanto copie di documenti analogici un’attestazione di conformità all’originale. Ciò sarebbe stato a garanzia di tutti, concorrenti e commissari. Ma tutto ciò non è stato fatto. Anche in questo caso nell’uso della tecnologia si è persa l’occasione per migliorare l’azione amministrativa. Si è preferito adottarla solo superficialmente e soprattutto blindando qualsiasi forma di controllo su di essa, alimentando dubbi, sospetti, contenzioso e controvertendo l’intento di garantire trasparenza, anonimato, equità di trattamento, legalità, integrità ed etica all’intera procedura concorsuale.

Sarebbe bastato far “parlare” la tecnologia digitale, avrebbe rivelato molte verità, fugato molti sospetti e individuato eventuali responsabilità.

 

Luigi Fabbrizio