Dopo la pubblicazione degli avvisi dei diversi USR relativi allo svolgimento della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici abbiamo ricevuto le segnalazioni di alcuni nostri lettori che evidenziano incongruenze di non poco conto.
Una di queste riguarda la possibilità data ai candidati di consultare durante la prova pubblicazioni contenenti testi di legge purchè non siano commentati.
Questa opportunità è ampiamente esplicitata nel Bando di concorso, all’articolo 7 comma 13 che recita così: “I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana”.
“Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni – precisa il Bando – è escluso dal corso-concorso”.
Questo aspetto viene ricordato in tutti gli avvisi che abbiamo avuto modo di esaminare ad eccezione di quello dell’USR Sicilia, per il resto molto dettagliato; qualche lettore ci chiede dunque se in Sicilia sarà consentito consultare i testi di legge: la risposta non può che essere affermativa, dal momento che tale possibilità è espressamente prevista dal bando e in considerazione del fatto che la prova deve svolgersi secondo le medesime regole in tutte le regioni.
Più strana invece la seconda anomalia che abbiamo riscontrato negli avvisi del Lazio e della Sicilia.
In quest’ultimo si legge: “La prova scritta consisterà in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera. La prova ha la durata di 150 minuti, salvo eventuali tempi aggiuntivi autorizzati da questo USR“.
Così scritta, l’annotazione lascia spazio a non pochi dubbi: ci si riferisce forse ad un eventuale “caduta” della connessione internet che potrebbe rendere necessario prorogare di qualche minuto la durata della prova o a che altro?
E’ molto probabile che ci si riferisca all’articolo 4, 6° comma, lettera j) del Bando che consente di concedere un tempo aggiuntivo ai concorrenti portatori di handicap che però devono prendere preventivamente accordi con la Commissione facendone richiesta almeno 10 giorni prima rispetto alla data della prova; in ogni caso il tempo aggiuntivo non può superare il 30% della durata complessiva della prova: in pratica si tratta di 45 minuti in più rispetto ai canonici 150 previsti dalla norma.
Per evitare equivoci non sarebbe stato male però che gli avvisi lo avessero precisato.
Vedremo se, dopo questa segnalazione, gli Usr riterranno di correggere le proprie circolari o se, ancora meglio, il Miur fornirà qualche indicazione valida per tutti.
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