Onorevole Ministro,
Chi Le scrive è un gruppo di vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici 2017.
Vorremmo chiarire a Lei, Ministro Azzolina, perché speriamo che sarà bocciato dal Parlamento l’emendamento che mira a salvare i ricorrenti del concorso Ds 2017. Perché lo riteniamo un provvedimento profondamente ingiusto, contrario ai principi della Costituzione (ai ruoli della PA si accede per concorso e non per ricorso) e alla meritocrazia, oltre che lesivo degli interessi dei candidati inidonei non ricorrenti, i quali si vedrebbero negata la possibilità di ripetere le prove concorsuali, se le graduatorie venissero blindate nei prossimi anni.
Ma, quel che è più inaccettabile, onorevole Ministro, è che questa assurda sanatoria impedirebbe al Ministero e a noi vincitori di arrivare al Consiglio di Stato, come sarebbe nostro sacrosanto diritto, dopo aver subito l’onta di un annullamento del concorso da parte del Tar Lazio, per via di presunte incompatibilità che ci lasciano molto perplessi.
Non capiamo proprio, Ministro Azzolina, come si faccia a sanare un concorso sul quale non si è ancora pronunciata la giustizia amministrativa in modo definitivo!
Noi vincitori, Ministro Azzolina, siano convinti che, in secondo grado, il CdS chiarirebbe definitivamente quest’unico punto controverso, che ha gettato nel caos le vite di noi tutti, dal 2 luglio 2019.
Lo pensiamo soprattutto dopo la schiarita che si è avuta nella giurisprudenza relativamente alle incompatibilità nei pubblici concorsi. Una questione, questa dei conflitti di interessi, che negli ultimi anni è stata al centro di numerosissimi ricorsi amministrativi incentrati proprio sulla illegittimità della composizione delle Commissioni esaminatrici.
Un caso eclatante è, appunto, quello del concorso per dirigenti scolastici 2017, annullato dal Tar Lazio, il 2 luglio 2019, per la presunta incompatibilità di tre membri di commissione (unica doglianza accolta su undici eccezioni proposte dai ricorrenti), sul quale si dovrà esprimere nel merito il Consiglio di Stato il prossimo ottobre.
Uno dei tre personaggi “incriminati” è Angelo Marcucci, ritenuto incompatibile per via del suo ruolo di sindaco (di Alvignano), il quale, tuttavia, non si ritiene affatto incompatibile, alla luce dei chiarimenti forniti proprio dal CdS sulla differenza esistente tra carica politica e carica amministrativa (es. sentenze del CdS: sezV 27 luglio 2002 n°4056; sezV 21/10/2003 n°6526; sezIII 18/01/2012 n° 181; sezIV 05/09/2012 n°4698).
Orbene, la sentenza del Tar Lazio ha dato la stura ad una polemica infinita nel mondo della scuola. Per non parlare dei numerosi tentativi di “sanatoria” cavalcati da comitati di ricorrenti che, mentre da una parte sventolano la bandiera della trasparenza e della partecipazione, dall’altra chiedono continuamente alla politica di poter essere ripescati nei ruoli dirigenziali, in cambio della cessazione del conflitto. Questo è il senso dell’ultimo emendamento al vaglio del Parlamento, mirato a rimettere in gioco i candidati inidonei ricorrenti del concorso 2017.
Una soluzione mal vista da molti vincitori di concorso, i quali, al contrario, attendono la sentenza del CdS, speranzosi (e convinti) che nel secondo grado di giudizio sarà riconosciuta la piena regolarità del loro concorso. Per questo motivo molti vincitori di concorso sono contrari all’emendamento, che viene fatto passare da qualcuno come un’opera di bene a favore dei vincitori e dello Stato, al fine di prevenire un possibile disastro al CdS, in caso di conferma della sentenza di annullamento.
Se ciò, malauguratamente, avverrà, per gli onesti vincitori del concorso a preside, al danno dell’annullamento si aggiungerebbe pure la beffa. La beffa di veder violato il diritto ad una sentenza definitiva e, per di più, il paradosso di dover pure ringraziare per questo. Com’ è possibile che si impedisca alla giustizia di fare il proprio corso, con una preventiva sanatoria salva-tutti?
Ma, la vera domanda che molti di noi ci stiamo facendo in questi mesi è la seguente. Quante probabilità ci sono, reamente, che il Consiglio di Stato confermi l’annullamento voluto dal Tar Lazio? Domanda che, volendo, si può girare in senso inverso: qual è la probabilità che il CdS riformi la sentenza del Tar Lazio?
Naturalmente, per poter avere una risposta, si dovrà attendere l’udienza di ottobre, a meno di nuovi rinvii. Ma, allo stato attuale, l’orientamento del CdS, sulla questione dell’incompatibilità, appare evidente in una recente sentenza del 2020, con cui il massimo organo di giustizia amministrativa riforma una sentenza del Tar Puglia, di annullamento di un concorso regionale per l’accesso alla dirigenza sanitaria.
La notizia viene così riportata dal quotidianoentilocali.ilsole24ore.com.
“Dopo anni caratterizzati da concorsi pubblici indetti con il contagocce, le pubbliche amministrazioni sembrano vivere oggi una nuova fase. La necessità di rinforzare gli organici, ormai all’osso per effetto delle diverse uscite per pensionamenti (non solo per «Quota 100»), ha indotto tantissime amministrazioni ad avviare diverse procedure concorsuali. Procedure concorsuali che dovrebbero aumentare negli enti locali (almeno quelli virtuosi) una volta pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo del Dl 34/2019 (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 31 gennaio 2020).
È in questo contesto che diventa fondamentale per gli enti gestire correttamente tutte le fasi procedurali dei concorsi per evitare che inutili contenziosi possano produrre l’effetto di allungare i tempi per reclutamento dei neo assunti. E in queste fasi non può non essere posta particolare attenzione alla nomina delle commissioni giudicatrici. Utili indicazioni in questo senso sono contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 796/202”.
Nella suddetta sentenza, il CdS ha ribaltato ribalta la decisione del Tar Puglia, che accoglieva un ricorso basato, appunto, sull’incompatibilità di alcuni membri di commissione.
Nella fattispecie, si contestava, oltre ad alcune modalità valutative, anche la presenza, tra i candidati, di tre collaboratori di un commissario, risultati vincitori di concorso, e si puntava il dito contro un dirigente sindacale della Basilicata, membro di commissione.
Ebbene, il CdS, in sede giurisdizionale (Sezione Terza) riforma la sentenza appellata, respingendo il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Molto significativo è un passaggio della sentenza, in cui il CdS, a proposito del sindacalista, afferma: “Dalla disamina della giurisprudenza citata si evince quindi che il vulnus potenzialmente arrecato al principio di imparzialità dalla partecipazione alle commissioni di concorso dei titolari di cariche politiche/sindacali non è ancorato alla mera posizione/qualifica soggettiva degli stessi, ma alla possibilità garantita dalla carica posseduta, di influire, nell’esercizio dei poteri a quella connessi sulla attività dell’Ente che indice la selezione”.
Mentre, riguardo al rapporto di collaborazione tra commissario e candidati, il CdS ritiene che:“Ad abundantiam (…) a dimostrazione del fatto che i rapporti suindicati non hanno esplicato alcun effetto sull’esito del concorso, almeno quattro concorrenti che hanno lavorato come interni presso il laboratorio dell’UOC diretta dal dott. A. non hanno superato la prova scritta, mentre la stessa ricorrente in primo grado, a sua volta, ha svolto il tirocinio della specializzazione nel suddetto laboratorio”.
Si allega la sentenza (CdS 2020) e si riporta il link che rimanda all’articolo originale del Sole 24Ore.
In conclusione, sign. Ministro, Le chiediamo di intervenire per impedire che venga commessa questa ennesima ingiustizia ai danni degli onesti vincitori del Concorso Ds 2017.
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