Riceviamo e pubblichiamo un contributo a commento dell’articolo “Lucia Azzolina immessa in ruolo come preside nella sua Sicilia dopo regolare concorso: i “gufi” sono serviti”, con il quale La Tecnica della Scuola ha fatto il punto della situazione sulla vicenda, ripercorrendo i fatti degli ultimi quattro anni, sino ai recenti pronunciamenti del Consiglio di Stato.
Sono diversi i contributi che riportano contenuti analoghi a quelli pubblicati qui sotto: quasi tutti fanno osservare che le vicende giudiziarie relative al concorso per dirigenti scolastici bandito nel 2017 non sono affatto terminate. Ne prendiamo atto. E confermiamo che qualora dovessero esservi nuove espressioni dei giudici sulla vicenda, saremo come sempre tra i primi ad informarne i nostri lettori.
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Gent.mo Direttore, ci preme fare chiarezza, in relazione ad alcune affermazioni riportate dalla vostra testata e precisamente, ci riferiamo ad un articolo a firma di Alessandro Giuliani, datato 17 agosto u.s., intitolato Lucia Azzolina immessa in ruolo come preside nella sua Sicilia dopo regolare concorso: i “gufi” sono serviti.
Innanzitutto, non si comprende, a chi si voglia attribuire l’appellativo “gufi”. Qualora lo stesso fosse attribuito ai ricorrenti, è di sicuro inappropriato e inopportuno, soprattutto alla luce del lavoro svolto dai medesimi, al fine di fare chiarezza su una procedura concorsuale oggetto di 9 sentenze di annullamento del Tar Lazio, su diversi profili e sotto indagine di 6 Procure della Repubblica. È notizia di questi giorni che presso il tribunale di Bologna, inizierà un processo che vede imputati alcuni commissari.
Gli stessi ricorrenti, dopo aver speso anni di studio e sostenuto costosi corsi di preparazione, ad oggi stanno sostenendo elevati costi giudiziari per diverse centinaia di migliaia di euro, al fine di far rispettare (le ricordo solo, che per ottenere un accesso agli atti, sono stati necessari due anni di contenzioso con il Ministero e due gradi di giudizio), principi e diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.
Entrando nel merito dell’articolo, pur riconoscendo la legittimità della partecipazione alla prova concorsuale di un Parlamentare della Repubblica, è lecito pensare che, in una fase non anonima della procedura e precisamente nella fase orale, lo stesso ancorché membro delle VII commissione Cultura della Camera dei Deputati, possa proprio per quella sua posizione, ottenere un trattamento di “favore”, rispetto ad un “semplice cittadino”, specialmente se alcuni dei commissari sono vicini agli ambienti ministeriali.
Ancora, si legge nell’articolo, che i posti disponibili per la procedura concorsuale siano stati aumentati sino a 3.400 a seguito di un emendamento di Italia Viva.
Ci occorre farle presente, che tale ricostruzione è palesemente inesatta.
I posti effettivamente disponibili per i vincitori rispetto ai 2.425 previsti dal bando sono stati incrementati di circa 500 unità. Più esattamente i posti sono stati portati a 2.900, come si evince dalla relazione tecnica di accompagnamento al decreto-legge 135/2018 che, oltre a quantificare in 8,26 milioni il risparmio per la non attivazione dei semi-esoneri per il corso di formazione, precisa inoltre che la norma di semplificazione “comporta anche l’incremento dei soggetti dichiarati vincitori.
Pertanto, senza l’attuazione di tale incremento chi si fosse posizionato al di sotto dei 2.425 posti previsti, non sarebbe stato assunto nei ruoli di dirigente scolastico.
Purtroppo, però, l’aberrazione è un’altra, mentre i ricorrenti chiedevano alla politica di fare chiarezza e tutelare i danni subiti, anche attraverso un atto parlamentare, gli stessi, rigettavano ogni richiesta per via del contenzioso pendente, appellandosi al principio della separazione dei poteri.
Tuttavia, tale principio democratico, non sarebbe di lì a poco, stato utilizzato per i non vincitori. Infatti, nelle more di un feroce contenzioso giudiziario, con il DL 126/19 (Milleproroghe 2020), il Parlamento venendo meno al principio di cui sopra, con l’emendamento a firma dell’On. De Filippo (IV), trasformava la graduatoria dei vincitori, in una graduatoria ad esaurimento, consentendo l’assunzione anche dei non vincitori.
Altra inesattezza narrativa si legge nel prosieguo dell’articolo, laddove si afferma che “la procedura del concorso ds 2017 è stata considerata dai giudici del tutto regolare”.
Presumiamo, che tale dichiarazione, sia legata alla emissione della sentenza del Consiglio di Stato n. 135/21, con la quale è stata annullata la precedente statuizione del Tar Lazio (sentenza n. 8655/19). Proprio in relazione a tale ribaltamento, sarebbe opportuno attendere gli esiti delle indagini penali. Difatti sono stati depositati presso la Procura di Roma, alcune dichiarazioni uscite sulla stampa nazionale, in cui si afferma che per “trovare argomentazioni valide”, al fine di “confutare” la decisione del Tar, si sarebbe mossa “l’ira di Dio”. (https://www.ilgiornale.it/news/cronache/quellaudio-compromettente-sul-concorso-dirigenti-scolastici-1898451.html).
Altresì, soffermandoci sulla sentenza in questione, è doveroso informarla, che la medesima è stata oggetto di una istanza di revocazione.
Inoltre, sempre la stessa, coinvolge solo un gruppo ristretto di ricorrenti, circa 360, poiché sono tutt’ora pendenti, in attesa di discussione presso il Tar del Lazio migliaia di ricorsi, che nel tempo si sono arricchiti di perizie tecniche e prove documentali, emerse successivamente al primo annullamento ed a oggi non ancora esaminate dai giudici.
In particolare, ci si riferisce agli aspetti relativi alla disparità di trattamento nelle valutazioni delle prove scritte, dei malfunzionamenti informatici e della violazione dell’anonimato. Tali aspetti non sono stati affrontati nella giusta maniera nemmeno dal Consiglio di Stato, il quale si è limitato a rigettare il punto in quanto “in difetto anche solo di un principio di segno contrario”.
Tale affermazione del Giudice, non stabilisce come da voi erroneamente riportato, che non c’è stata alcuna violazione, bensì che la violazione non è stata accertata, vista la carenza di prove prodotte. Purtroppo, come ben saprà, il Ministero si è sempre opposto, alla consegna di prove documentali, infatti, ad oggi la sentenza n. 4016/21 del Tar del Lazio, con cui si impone la consegna di tutti i codici sorgente, che hanno gestito la procedura concorsuale, non è stata ancora eseguita.
Certi di averle fatta cosa gradita, nel consentirle una lettura corretta delle dinamiche fattuali relative alla procedura concorsuale per il reclutamento dei dirigenti scolastici 2017 e attendendo fiduciosi una sua ripubblicazione delle notizie, le porgiamo cordiali saluti.