Spett.le Miur,
La scrivente è una docente che ha superato l’ultimo concorso per Dirigenti scolastici 2017. Vorrei segnalare una situazione incresciosa venutasi a creare con la dichiarazione dei titoli. Si tratta di una ambiguità che richiede un Vostro controllo sulle dichiarazioni rese dai vincitori del concorso, in vista dell’imminente pubblicazione della graduatoria di merito.
La confusione riguarda l’interpretazione del ruolo di “coordinatore di classe”, che alcuni docenti hanno considerato come titolo valutabile ai fini del computo del punteggio finale, mentre altri no.
La sottoscritta chiede a codesto spettabile Ministero di fare chiarezza sulla questione, perché la libera interpretazione di questa figura professionale rischia di falsare la graduatoria di merito e di far piovere ulteriori ricorsi, da parte dei vincitori del concorso.
Mi scuso per la schiettezza, ma una disparità del genere sarebbe una beffa che si aggiungerebbe al danno già subito, in questo concorso, da noi candidati idonei che ci siamo attenuti scrupolosamente alle regole, con lealtà e correttezza.
Vorrei esprimere il mio personale punto di vista sulla questione del coordinatore di classe, che, a mio parere, non rientra tra i titoli di servizio valutabili in base alla tabella A dei requisiti culturali e professionali.
Infatti, nel punto B2 della tabella, si legge: “Per ogni anno scolastico di servizio prestato come collaboratore del capo d’Istituto, ai sensi dell’art.7, comma 2, lett. h) del Dlgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 25, comma 5, del Dlgs. n.165/2001, per un massimo di 6 anni: punti 1,75”.
Ora, la domanda è la seguente: il coordinatore di classe è da considerarsi un collaboratore del capo d’Istituto, ai sensi dell’art.7, comma 2, lett. h) del Dlgs. 297/1994, o un collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell’art. 25, comma 5, del Dlgs. n.165/2001?
Secondo me, il coordinatore di classe non rientra in nessuna delle due norme. Perché, come è risaputo, la figura del coordinatore di classe non è disciplinata esplicitamente da nessuna normativa, non essendo mai stata istituzionalizzata nell’Ordinamento scolastico italiano. E’ vero, certamente, che il coordinatore di classe rappresenta nella vita scolastica una importante leva funzionale, per mediazione dei rapporti tra dirigente, docenti, studenti, genitori e specialisti. Compito che, si sa, rientra tra le funzioni del Ds, anche se questi quasi sempre lo delega ad un membro del Consiglio stesso. Così come, del resto, può delegare la presidenza di una singola seduta del Consiglio. Ma non per questo, il docente che, per una solo volta, è stato delegato a presiedere un Consiglio di Classe si sognerebbe di attribuirsi 1,75 punti nella piattaforma dei titoli.
Dunque, è sbagliato, secondo me, affermare che il coordinatore di classe è un titolo valutabile ai sensi dell’art.25, comma 5, del Dlgs. 165/2001, che recita: “Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti”.
Il decreto parla di funzioni organizzative e amministrative, perciò contempla magari il responsabile di plesso, che svolge attività di coordinamento didattico e organizzativo. Ma non il coordinatore di classe, la cui nomina non ha una valenza né amministrativa, né organizzativa, ma serve a garantire al Ds una migliore funzionalità didattica e un maggior controllo della documentazione che riguarda quel dato Consiglio di Classe.
Volendo andare a ricercare un riferimento normativo per questa figura, non si deve guardare, dunque, al Dlgs 165/2001, perché il coordinatore di classe è sempre esistito nella scuola, già da prima che entrasse in vigore l’autonomia scolastica.
Infatti, il Dlgs. 297/1994, all’art. 5 comma 8, recita: “I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato”.
Tuttavia, il punto B2 della tabella titoli non fa alcun riferimento all’art. 5 del Dlgs 297/1994, bensì all’art. 7 comma 2 del Testo Unico, che prevedeva l’elezione dei collaboratori del preside in senso stretto, “uno dei quali – si legge nel TU- sostituisce il preside in caso di assenza o impedimento”.
In conclusione, la sottoscritta (come molti altri colleghi) ritiene che il coordinatore di classe non rientri nel punto B2 e in nessun altro punto della tabella di valutazione dei titoli per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica. E’ per questo motivo che molti di noi non l’hanno inserito in piattaforma.
Purtroppo, però, altri colleghi l’hanno pensata diversamente e hanno inserito il coordinamento di classe tra i propri titoli professionali.
Fermo restando che spetta soltanto a codesto Ministero una simile valutazione, la sottoscritta chiede che venga chiarito in modo esplicito se si poteva, oppure no, inserire in piattaforma l’attività di coordinatore di classe, dando eventualmente la possibilità di integrare i propri tutoli a coloro che, come me, hanno omesso gli anni da coordinatore di classe nella propria domanda, oppure correggendo i punteggi di coloro che l’hanno inserito.
Antonella Mongiardo