Dopo la pronuncia del Tribunale di Siena, arriva una nuova decisione del Giudice del lavoro che bacchetta il Miur sull’applicazione dei principi della legge 104/92 nel recente concorso per dirigente scolastico.
Questa volta, con ordinanza del 30 settembre, è il Tribunale di Palermo che ha disposto l’assegnazione con urgenza di una vincitrice di concorso presso una sede vicina al proprio domicilio.
Il bando di concorso prevedeva infatti che l’applicazione dei benefici di cui alla l. n. 104/1992 potesse avvenire solo dopo l’assegnazione dei vincitori alla regione, in base alla collocazione in graduatoria.
In particolare, secondo le disposizioni del bando censurate, i vincitori andavano assegnati alle varie regioni in base alla posizione occupata in graduatoria e, solo successivamente, ogni Ufficio scolastico regionale avrebbe consentito agli stessi ivi assegnati di esercitare il diritto di precedenza nella scelta della sede, ai sensi delle citate disposizioni di cui alla L.104/92.
Ciò ha comportato che, in numerosi casi, vincitori di concorso che beneficiavano della legge 104 per sé o per congiunti disabili da assistere, si sono visti assegnati a regione diversa rispetto a quella di residenza, potendo esercitare il diritto di priorità nella scelta della sede solo nella regione di assegnazione, quindi con nessuna utilità rispetto alle esigenze sottese alla legge 104.
Nel caso in esame, accogliendo il ricorso d’urgenza proposto dall’avv. Dino Caudullo per una vincitrice di concorso siciliana assegnata in Emilia Romagna, il Tribunale del lavoro di Palermo ha accertato il diritto della stessa ad essere assegnata quale Dirigente Scolastico alla regione Sicilia e quindi ad un’istituzione scolastica presso la sede di lavoro, vacante e disponibile, più vicina al proprio domicilio, ordinando al MIUR di assegnare alla ricorrente la predetta sede di servizio.
In particolare, condividendo sul punto le tesi difensive dell’avvocato Caudullo, il Giudice del lavoro ha evidenziato che, anche recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito in materia la necessità di una interpretazione normativa compatibile con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di persona con handicap, con l’esigenza di addossare al datore di lavoro l’onere di dimostrare l’impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni.
La ratio della norma di cui all’art.33 della L.104/92, secondo il Tribunale di Palermo, è proprio quella di garantire comunque, in concreto, la tutela del portatore di handicap, riconosciuta prioritaria dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, evidenziando che, proprio alla luce di detti principi, appare illegittima la clausola del bando di concorso che posticipa alla fase successiva all’assegnazione alla regione la facoltà di esercitare il diritto di scelta della sede con priorità.
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