Dallo scorso 29 novembre fino al 29 dicembre 2017, sarà possibile presentare domanda per partecipare al prossimo concorso dirigente scolastico, che mette in palio 2.425 posti, di cui 9 in Friuli Venezia Giulia.
Uno dei punti importanti del bando è: chi può partecipare? Quali sono i requisiti? Proviamo a comprenderli leggendo il bando, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 novembre.
Requisiti per partecipare
Al concorso è ammesso a partecipare, il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, purché in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.
Servizio pre ruolo
Inoltre, il bando specifica che è ammesso a partecipare il personale che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative del sistema nazionale di istruzione, un servizio di almeno cinque anni, ove il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
Sono considerati validi i titoli di studio conseguiti all’estero e riconosciuti equivalenti attraverso apposito provvedimento delle autorità accademiche entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
Ai fini dell’ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica.
Sono considerati validi ai fini del riconoscimento dei cinque anni, i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizio di pre ruolo nelle scuole paritarie che abbiano avuto riconoscimento con la legge 10 marzo 2000, n. 62.
I candidati devono, inoltre possedere i requisiti generali per l’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini della verifica del possesso dell’idoneità fisica all’impiego, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente.
E’ bene ricordare che i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda. In caso di carenza degli stessi, l’USR della regione di titolarità dei candidati comunica formalmente i nominativi dei candidati che difettano di uno o più requisiti di ammissione, alla direzione generale del personale scolastico che ne dispone l’esclusione immediata in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
ISEF e IRC: possono partecipare?
Il bando, alla sezione requisiti, esplicita una nota che riguarda i diplomati ISEF e IRC, stabilendo che, ai sensi della legge 18 giugno 2002, n.136 il diploma ISEF equivale a laurea triennale e non già quadriennale, magistrale o equivalente. Pertanto per la partecipazione al concorso è necessario che coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea in scienze motorie debbano aver conseguito anche un’apposita laurea specialistica.
Analogamente, il titolo di Baccalaureato rilasciato da una Università pontificia non può essere considerato quale titolo di accesso in quanto equivalente ad un diploma universitario.
Infine, nemmeno il Magistero in Scienze religiose può consentire l’accesso alla procedura concorsuale in quanto è da ritenersi applicabile la disciplina contenuta nella legge 11 luglio 2002, n. 148, che demanda alla competenza delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria (art. 2) nonché delle amministrazioni statali (art. 5) la facoltà di riconoscimento dei cicli e dei periodi di studi svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri.
Video guida a cura di Reginaldo Palermo, vice direttore della Tecnica della Scuola.
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