Concorsi

Concorso dirigenti scolastici, ecco come saranno le prove d’esame

Come scritto in precedenza, nella giornata del 24 novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando del concorso per dirigenti scolastici, che prevede la copertura di 2425 posti, di cui 9 destinati al Friuli Venezia Giulia.

Le domande per accedere al concorso di dirigente scolastico si potranno effettuare dalle 9.00 del 29 novembre alle 14.00 del 29 dicembre prossimi, tramite la piattaforma del MIUR Polis. Nei prossimi giorni il Ministero attiverà un’apposita pagina web con tutta la documentazione relativa al concorso.

Svolgimento delle prove

Le prove di esame si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l’ausilio di sistemi informatici, e una prova orale. Come abbiamo visto, bisogna ricordare prima di queste ci sarà una prova preselettiva.
Riportiamo quanto previsto dal bando:

 

PROVA SCRITTA

  1. I candidati che superano la prova di cui all’art. 6 sono ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova scritta.
  2. La prova scritta è unica su tutto il territorio nazionale e si svolge in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR.
  3. Lo svolgimento della prova scritta è computerizzato; i candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica alla quale accedono tramite un codice di identificazione personale che sarà fornito il giorno della prova.
  4. La prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera.
  5. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d’esame di cui all’art. 10, comma 2, del decreto ministeriale.
  6. Ciascuno dei due quesiti in lingua straniera è articolato in cinque domande a risposta chiusa, volte a verificare la comprensione di un testo nella lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Detti quesiti, che vertono sulle materie di cui all’art. 10, comma 2, lettere d) o i) , del decreto ministeriale, sono formulati e svolti dal candidato nella lingua straniera prescelta, al fine della verifica e della relativa conoscenza al livello B2 del CEF.
  7. La prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento.
  8. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua straniera, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti. A ciascuno dei quesiti in lingua straniera la Commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.
  9. I quadri di riferimento di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta.
  10. Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami, e sul sito internet del Ministero, è reso noto il giorno e l’ora di svolgimento della prova scritta. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
  11. L’elenco delle sedi della prova scritta, individuate dagli USR, con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le ulteriori istruzioni operative, è comunicato almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet del Ministero. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
  12. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d’esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l’espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti.
  13. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
  14. La vigilanza durante la prova scritta è affidata dagli USR ai commissari di vigilanza scelti dai medesimi USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i requisiti generali e le cause di incompatibilità o di inopportunità previsti per i componenti della Commissione esaminatrice dall’art. 16 del decreto ministeriale. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, gli USR istituiscono per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
  15. La prova scritta non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

 

PROVA ORALE

1. I candidati che superano la prova di cui all’art. 8 sono   ammessi, con decreto del Direttore generale, da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, a sostenere la prova orale.
La prova orale consiste in:

  1. a) un colloquio sulle materie d’esame di cui all’art. 10, comma 2, del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;
    b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche;
    c) una verifica della conoscenza della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.

 

  1. I quesiti di cui alle lettere a) , b) e c) del comma 2 sono predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso. La Commissione e le sottocommissioni scelgono altresì i testi da leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato.
  2. Al colloquio sulle materie d’esame, all’accertamento della conoscenza dell’informatica e all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell’ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell’accertamento della conoscenza dell’informatica e della lingua. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.
  3. I quadri di riferimento, di cui all’art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova orale sono pubblicati sul sito internet del Ministero, prima dell’inizio della prova stessa.
  4. La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell’inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
  5. Con avviso da pubblicarsi sul sito internet del Ministero, almeno venti giorni prima dell’inizio delle prove orali, è resa nota la sede, la data e l’ora di svolgimento della prova stessa. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
  6. I candidati ammessi alla prova orale ricevono comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta.
  7. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi d’esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
  8. La prova orale non può aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

IL BANDO COMPLETO E IL REGOLAMENTO ALLA PAGINA SUCCESSIVA

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Fabrizio De Angelis

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