Si va consolidando l’orientamento della giurisprudenza del lavoro in merito al riconoscimento dei benefici di cui alla legge 104/92 nella procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici vincitori dell’ultimo concorso.
Avevamo scritto delle pronunce dei Tribunale del lavoro di Siena e Palermo, che si erano espressi a favore del riconoscimento del diritto alla scelta della sede con priorità sin dalla fase di assegnazione alla regione di destinazione, ed è di oggi 15 ottobre un nuovo intervento della magistratura del lavoro, questa volta il Tribunale di Termini Imerese, che ribadisce sul punto l’illegittimità del bando di concorso.
Il Giudice del lavoro di Termini Imerese infatti, accogliendo il ricorso d’urgenza proposto dall’avv. Dino Caudullo nell’interesse di una vincitrice del concorso a dirigente scolastico, cui il bando aveva precluso di poter scegliere con priorità in base alla legge 104/92 sin dalla fase di assegnazione alla regione, nel rilevare la nullità del bando di concorso stesso per violazione della legge 104, ha rilevato che è chiaro che l’unico modo per rendere effettivo il diritto previsto dall’art.33 della L.104 era quello di consentirne l’esercizio sin da subito, ossia sin dalla fase di assegnazione alla regione di destinazione e non dopo, come tuttavia è avvenuto.
Risultano ancora pendenti diversi ricorsi innanzi ai giudici del lavoro di tutta Italia e, quello che si va profilando, è un orientamento della giurisprudenza favorevole ai vincitori di concorso che beneficiano della legge 104/92