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Concorso dirigenti scolastici, una riflessione

E’ inquietante la vicenda dell’annullamento del concorso nazionale per dirigenti scolastici, disposto dal Tar Lazio con sentenza del 2 luglio. Ha suscitato forte perplessità, nella sottoscritta (risultata idonea), questa sentenza che ha bloccato il concorso a preside 2017.

E’ risaputo che il tribunale amministrativo ha accolto il ricorso di una candidata risultata non idonea alle prova scritta, rigettando dieci censure (tra cui la questione del rinvio della prova scritta in Sardegna) e accogliendo un solo motivo, riguardante la presenza di tre commissari incompatibili nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019.

Tuttavia, come ha evidenziato il sito di informazione TuttoScuola.com, la questione della plenaria del 25 gennaio è molto strana, poiché dal verbale n°3 della riunione non risulta affatto la presenza dei tre personaggi incompatibili.

Con l’undicesimo motivo i ricorrenti lamentano che i criteri di valutazione erano invalidi ab origine, perché adottati da un organo illegittimamente costituito.

“Al riguardo- si legge nel ricorso- occorre rimarcare che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019 l’organo tecnico si era riunito in composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole sotto-commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l’attribuzione dei punteggi. Nel consesso, però, figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità”, cioè il dott. Angelo Francesco Marcucci, componente della sottocommissione 12, la dott.ssa Elisabetta Davoli, membro della sottocommissione 11 e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18°-sima sottocommissione.

Davoli e Busceti avrebbero svolto attività formative nell’anno precedente all’indizione del concorso, mentre Marcucci risultava essere, al momento dell’incarico il sindaco del comune di Alvignano (Caserta).

Il Tar accoglie la censura con la seguente motivazione: “Poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l’altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l’operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione”.

La sentenza del Tar, tuttavia, poggia su dei presupposti che non trovano riscontro negli atti.

Infatti, i Tar afferma che: “nella seduta plenaria del 25 gennaio l’organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole sotto-commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l’attribuzione dei punteggi”.

In questa affermazione sono contenuti due asserti, che non trovano riscontro nei fatti.

 

  • La partecipazione dei 3 commissari incompatibili alla plenaria del 25 gennaio 2019 non risulta dal verbale della riunione, dove figurano soltanto le firme dei presidenti delle 37 sottocommissioni. E, inoltre, viene precisato che Il prof. Aiello (sottocommissione n°1 Calabria), il prof. Carlo Bottari (sottocommissione n°8 Emilia Romagna), l’avv. Maria Vittoria Lumetti (sottocommissione n° 19 Lazio), il prof. Giulio Malucelli (sottocommissione n°25 Piemonte) e la prof.ssa Carla Xodo (sottocommissione 36 Veneto) partecipano alla riunione tramite videoconferenza Skype. Inoltre si fa presente che il prof. Paolo Luca Bernardini (sottocommissione 21 Lombardia) ha annunciato le sue dimissioni.

Inoltre, dal verbale n° 3 non risulta da nessuna parte la presenza di un foglio allegato, con le firme di tutti i membri del 37 commissioni.

Il foglio con le firme, che circola unitamente al verbale, non reca infatti nessuna data e potrebbe essere semplicemente un foglio di successiva presa visione delle operazioni svolte nella seduta del 25 gennaio 2019.

 

  • Nella seduta del 25 gennaio 2019 non sono stati “definiti i criteri di valutazione poi utilizzati nella correzione delle prove”, perché questi criteri erano già stati definiti (e pubblicati) a ottobre, prima dello svolgimento della prova scritta. E, per di più, il Comitato Tecnico Scientifico che ha stabilito questi criteri risulta legittimo, come afferma lo stesso Tar al punto 10 della sentenza.

Il 25 gennaio, viene, invece, approvata la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta, allegata al verbale n°3, “elaborata sulla base dei criteri indicati nel Quadro di riferimento della prova scritta redatto dal Comitato Tecnico-Scientifico”.

Cioè, in altre parole, i criteri di valutazioni sono stati decisi a ottobre e declinati operativamente a gennaio.

Infine, a conferma che le 37 sottocommissioni presenti siano state rappresentate dai propri presidenti, si legge nel verbale n°3: “Ciascuna sottocommissione, nella persona del proprio Presidente, ha provveduto a trascrivere nella griglia di segito riportata, la provincia e la sede di svolgimento dei propri lavori”.

Segue l’elenco delle sottocommissioni, con la firma dei relativi presidenti. Ma, in nessun punto del verbale, c’è traccia dei tre commissari presunti incompatibili, né di alcun allegato contenente le firme dei membri delle 37 commissioni.

 

Antonella Mongiardo

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