La sentenza “pilota” molto coraggiosa del Tar Lazio che ha annullato l’intera procedura concorsuale, è da ritenersi un “miracolo” che rende giustizia a tanti ricorrenti che da mesi stanno lottato per dimostrare come il concorso DS, e in particolare la prova scritta, era assolutamente poco trasparente e pieno di irregolarità.
Nei prossimi giorni sono attese decine di altre sentenze del TAR Lazio sui ricorsi e le sorprese potrebbero non essere finite.
Siamo molto soddisfatti per questa decisione che restituisce ai cittadini fiducia nel sistema giustizia, scevro da condizionamenti politici e assolutamente imparziale.
Il MIUR ovviamente ha già comunicato che farà appello al Consiglio di Stato, ma noi non staremo a guardare e riproporremo in secondo grado anche tutte le questioni per ora ritenute infondate dal TAR sulla violazione del principi dell’anonimato, sul software obsoleto e sulla violazione della regola prevista nel bando della prova unica nazionale. Novità importanti potrebbero anche emergere dalle indagine penali in corso avviate a seguito di numerosi esposti presentati dai candidati esclusi.
Sul motivo di ricorso accolto dal TAR sono curioso di sapere quale sarà la tesi difensiva dell’Avvocatura di Stato, atteso che a prescindere dalla normativa di carattere generale in materia concorsuale sulle incompatibilità dei Commissari, lo stesso MIUR aveva dettato delle regole ad hoc proprio per questo concorso, adottando con il D.M. n. 138 del 3 agosto 2017 il “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica”, con cui ha stabilito espressamente all’art.16 che “I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) non possono essere componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne’ esserlo stati nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso” e inoltre “non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita’ o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici”.
Pertanto l’incompatibilità rilevata dal Tar per tre componenti è un dato inconfutabile e risponde ai principi di imparzialità e trasparenza dettati dallo stato MIUR!
Potrà ora il MIUR smentire se stesso? Prima si fissano le regole del gioco e dopo si sostiene che non sono valide? Al Consiglio di Stato l’ardua sentenza!
Avv. Massimo Vernola