Il Consiglio di Stato con sentenze depositate oggi 19 dicembre, ha respinto due degli appelli proposto dal Ministro dell’istruzione avverso le sentenze del Tar Lazio che, in accoglimento dei ricorsi proposti dai candidati che non avevano raggiunto la soglia minima di 35 punti alla prova preselettiva, aveva annullato il bando proprio in questa parte.
Accogliendo le tesi difensive proposte dagli avvocati Nicola Zampieri, Dino Caudullo e Salvatore Spataro, in esito all’udienza pubblica del 6 dicembre scorso, la VI sezione del Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dall’Avvocatura generale dello Stato contro le decisioni del Tar favorevoli ai candidati non ammessi alle prove scritte per non aver superato la prova preselettiva, pur avendo raggiunto il punteggio minimo di 30 punti.
In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto che la clausola del bando oggetto di impugnazione era stata già annullata dal Tribunale amministrativo con altre sentenze già passate in giudicato, rilevando altresì, che l’annullamento di un atto amministrativo generale, nella parte in cui ha un contenuto inscindibile, produce effetti erga omnes.
Possono quindi tirare un respiro di sollievo i ricorrenti che, in seguito alle sentenze favorevoli del Tar Lazio erano stati immessi in ruolo, ma nei cui confronti gravava l’appello proposto dal Ministero.
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