Nemmeno nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2018, è stato pubblicato il bando del concorso docenti 2018 abilitati.
Non si tratta di una sorpresa in realtà, data la consuetudine del Ministero dell’Istruzione di annunciare la pubblicazione dei concorsi con un minino anticipo. Ma il decreto, come annunciato dal Ministero lo scorso dicembre, sarebbe dovuto passare dalla Corte dei Conti e poi andare in Gazzetta Ufficiale i primi giorni di gennaio. Al momento, non si hanno notizie su quale sia lo stato del decreto. Siamo di fronte all’ennesimo caso di “annuncite cronica” di Viale Trastevere? La paura di molti è che far slittare ulteriormente questo concorso potrebbe avere ripercussioni anche sui prossimi, ovvero quello per non abilitati con il FIT ordinario e quello riservato a chi ha 3 anni si servizio, che dovrebbero uscire contemporaneamente, però con un iter più lungo e con una tempistica che dovrebbe portare all’emanazione del bando subito dopo l’estate. Si teme, quindi, una reazione a catena, derivante dal continuo ritardo del concorso 2018 abilitati.
Docenti di ruolo ammessi ai concorsi
Fra le ultime novità in merito, ricordiamo, il Ministero ha recepito immediatamente la sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l’articolo 1, comma 110 della riforma ‘Buona scuola’, e di conseguenza, ha annunciato che potranno partecipare alla procedura concorsuale anche i docenti di ruolo, andando a complicare, comunque, un quadro tutt’altro che semplice.
Anche i diplomati ITP in GaE e seconda fascia di istituto
Al concorso, è bene ricordare, potranno partecipare anche i diplomati ITP, che oltre ad avere la possibilità di partecipazione al concorso per posti comuni solo se iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure se inclusi nelle graduatorie di istituto di II fascia, questi potranno accedere al concorso per il sostegno se, oltre all’inclusione nelle GaE o nelle GI di seconda fascia di istituto, avranno anche la specializzazione sul sostegno, ovviamente, riferito allo stesso grado di istruzione delle graduatorie in cui sono iscritti.
La prova orale e la valutazione titoli
Il decreto firmato lo scorso dicembre, conferma le anticipazioni date in precedenza, ovvero il concorso per gli abilitati verterà su un’unica prova orale di natura didattico-metodologica, che sarà “una lezione simulata preceduta da un’illustrazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla commissione”.
– Per la valutazione della prova orale e dei titoli, la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. La prova orale non prevede un punteggio minimo.
I criteri della valutazione titoli, saranno:
– Per la valutazione della prova orale e dei titoli, la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. La prova orale non prevede un punteggio minimo.
– La Commissione assegna alla valutazione, nell’ambito della prova orale, della capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili.
– La Commissione assegna alla valutazione, nell’ambito della prova orale, delle competenze nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione o nelle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili.
– La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti,
– La commissione giudicatrice, valutata la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito.
Graduatoria di merito regionale
I candidati concorreranno alle selezioni scegliendo un’unica regione e accederanno alle selezioni tramite una sola richiesta telematica dove indicheranno, oltre la regione, anche le classi di concorso per cui intendono partecipare.
Inoltre si ricorda che l’ammissione al percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto.
Inoltre, per le classi di concorso alle quali partecipi un numero esiguo di candidati è possibile disporre l’aggregazione territoriale delle procedure, ferma restando l’approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione.