Ribadiamo che il concorso per gli abilitati verterà su un’unica prova orale di natura didattico-metodologica, che sarà “una lezione simulata preceduta da un’illustrazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla commissione”.
Per la valutazione della prova orale e dei titoli, la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. La prova orale non prevede un punteggio minimo.
I criteri della valutazione titoli, saranno:
– Per la valutazione della prova orale e dei titoli, la Commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. La prova orale non prevede un punteggio minimo.
– La Commissione assegna alla valutazione, nell’ambito della prova orale, della capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili.
– La Commissione assegna alla valutazione, nell’ambito della prova orale, delle competenze nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione o nelle tecnologie normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili.
– La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 60 punti,
– La commissione giudicatrice, valutata la prova orale e i titoli, procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito.
I candidati concorreranno alle selezioni scegliendo un’unica regione e accederanno alle selezioni tramite una sola richiesta telematica dove indicheranno, oltre la regione, anche le classi di concorso per cui intendono partecipare.
Quindi si ricorda che “l’ammissione al predetto percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto”.
Inoltre, “per le classi di concorso alle quali partecipi un numero esiguo di candidati è possibile disporre l’aggregazione territoriale delle procedure, ferma restando l’approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione”.
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