Si sono aperti il 20 febbraio i termini per inoltrare su Istanze Online le domande di partecipazione per il concorso docenti abilitati 2018. C’è tempo fino alle 23.59 del 22 marzo.
Proseguiamo l’analisi del bando, parlando delle commissioni di valutazione, spiegando i requisiti per diventare presidente e quelli per i commissari, che andranno a comporre la commissione di valutazione.
Con la nota 10031 del 20 febbraio 2018 il Miur ha comunicato che le domande per partecipare alle commissioni giudicatrici del concorso ordinario potranno essere presentate dal 20 marzo al 9 aprile 2018. Le domande potranno essere presentate attraverso le istanze on line sul sito del Ministero (per i Docenti universitari e del settore AFAM è disponibile una specifica applicazione del CINECA).
Commissione di valutazione
I criteri relativi alla commissione di valutazione sono presenti sul decreto Miur del 15 dicembre 2017, in cui si esplicita come le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un
professore universitario o da un direttore di una istituzione AFAM o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti.
Laddove non sia possibile affidare ai componenti della commissione l’accertamento della capacita’ di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dai candidati, si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualità di membri aggregati, di docenti titolari dell’insegnamento delle lingue straniere, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze di lingua.
Inoltre, laddove non sia possibile affidare ai componenti effettivi della commissione l’accertamento delle conoscenze e delle competenze informatiche, si procede alla nomina in qualità di membro aggregato, di un docente titolare dell’insegnamento di informatica, che svolge le proprie funzioni limitatamente all’accertamento delle competenze di informatica.
Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri
aggregati, e’ prevista la nomina di un supplente.
A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato
tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o
superiore.
Nel caso il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità,
la commissione è integrata, per ogni gruppo o frazione di 500
concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri
aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e
secondo le modalità previste per la commissione principale.
La composizione delle commissioni è tale da garantire la
presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilità.
I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle
commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi del
decreto del Ministro 31 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 2016, n. 267.
Requisiti dei presidenti di commissione
Per quanto riguarda i posti comuni nella scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) per i professori universitari e direttori AFAM appartenere al
settore disciplinare coerente con la classe di concorso;
b) per i dirigenti tecnici appartenere allo specifico settore;
c) per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti
alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero
provenire dai relativi ruoli.
Per quanto riguarda invece i posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) per i professori universitari, appartenere al settore
scientifico disciplinare M-PED/02 ovvero aver espletato attivita’ di
insegnamento nell’ambito dei percorsi preposti all’acquisizione del
titolo di specializzazione per le attività di sostegno;
b) per i dirigenti tecnici, appartenere al settore formativo del ciclo di istruzione cui si riferisce la procedura concorsuale;
c) per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di I grado, secondaria di II grado.
Inoltre, i presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per
l’accesso ai ruoli delle classi di concorso A23 – Lingua italiana per
discenti di lingua straniera saranno scelti tra i professori universitari dei settori scientifico disciplinari L- LIN/01 o L-LIN/02.
Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente
delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver diretto master universitari di secondo livello in materia
di dirigenza scolastica o aver insegnato nell’ambito di tali master;
b) aver insegnato o svolto attività di tutoraggio nelle scuole
di specializzazione all’insegnamento secondario, nei corsi di
tirocinio formativo attivo o nei percorsi abilitanti speciali.
Requisiti dei commissari
I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto, devono dimostrare di aver prestato servizio in ruolo per almeno 5 anni nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il concorso.
I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle
commissioni giudicatrici dei concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la classe di concorso e aver prestato servizio nello specifico ruolo per almeno 5 anni.
I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad
essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei
concorsi per l‘accesso ai ruoli del personale docente di sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado, devono essere in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità nonché aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5 anni su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo o di
secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il
concorso.
I docenti componenti aggregati per l’accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste devono avere, rispettivamente, i seguenti requisiti:
a) aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nella classe di concorso A41 – Scienze e tecnologie informatiche;
b) aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nelle classi di concorso A-24 o A-25 per l’insegnamento di una delle lingue previste.
Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente
delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso
nell’allegato 4 nel decreto del Direttore generale per il personale
della scuola 31 marzo 2005; attivita’ di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento;
b) essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di
cui all’art. 401 del Testo unico, essere risultati idonei allo specifico concorso ordinario o aver conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraverso le scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario, o, per l’AFAM, i bienni accademici di
secondo livello;
c) aver svolto attività di docente supervisore o tutor presso i
bienni di specializzazione delle scuole superiori per l’insegnamento secondario o presso i corsi accademici abilitanti di II livello o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti percorsi;
d) aver svolto attività di tutor organizzatore, di tutor coordinatore o aver ricoperto incarichi di docenza presso i percorsi
di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;
e) diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita’;
f) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master
universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell’ambito dei bisogni educativi speciali;
g) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e comunicazione;
h) per il concorso a posti di sostegno, aver conseguito il titolo di specializzazione attraverso percorsi ordinamentali.
Se non dovesse risultare possibile reperire commissari, il dirigente
preposto all’USR puo’ prescindere dai requisiti di cui ai commi 1, 2
e 4, ferma restando la conferma in ruolo, il possesso di 5 anni di
servizio e quello dell’abilitazione all’insegnamento nella classe di
concorso della specifica procedura concorsuale. Qualora non sia
possibile reperire commissari nemmeno ai sensi del primo periodo, il dirigente preposto all’USR può ricorrere, con proprio decreto motivato, alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale nello specifico settore.
I membri della commissione per l’accesso ai ruoli delle classi
di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono scelti tra i docenti del rispettivo grado di istruzione, in possesso dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore.
Chi non può andare in Commissione
Sono condizioni ostative all’incarico di presidente, componente
e componente aggregato delle Commissioni del concorso:
a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti
penali per i quali sia stata formalmente iniziata l’azione penale;
b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme
disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;
d) essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data
di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il
settantesimo anno d’eta’ alla medesima data.
I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle
Commissioni del concorso, inoltre:
a) a partire da un anno antecedente alla data di indizione del
concorso, non possono essere componenti dell’organo di direzione
politica dell’amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere
rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne’ esserlo stati nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso;
b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con
un concorrente;
c) non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla
data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai
concorsi per il reclutamento dei docenti;
d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall’impiego
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall’impiego comunque determinata.
Al fine di assicurare la regolarità, l’imparzialità e il buon
andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a
quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i componenti non devono trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una procedura concorsuale.
Così si svolgeranno le prove
La prova orale, non selettiva, si svolgerà a partire dal mese di aprile. Le graduatorie regionali di merito dovrebbero essere approvate entro il 31 agosto 2018.
Prova orale non selettiva
I candidati – così come segnala la Flc Cgil in una scheda sul proprio sito – saranno avvertiti, almeno 20 giorni prima della data prevista, attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. I calendari saranno anche pubblicati sui siti degli uffici scolastici regionali
Le tracce da estrarre sono predisposte dalla commissione in numero pari a tre volte quello dei candidati previsti.
Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell’orario programmato. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
La prova orale avrà una durata non superiore a 45 minuti
La prova orale consiste in una lezione simulata e nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione.
Per le classi di concorso incluse negli ambiti disciplinari verticali definiti con il DM 93/16 (AD01: A001, A017 – AD02: A048, A049 – AD03: A029, A030 – AD04: A012, A022 – AD05 [per ogni lingua]: A024, A025), la prova è unica per entrambe le classi di concorso, anche se le graduatorie saranno distinte per ogni classe di concorso. Pertanto la traccia potrebbe riferirsi ai contenuti di entrambe le classi di concorso incluse nell’ambito.
Il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il sito dedicato con tutte le info utili, un valido supporto per tutti gli aspiranti.
Il concorso, ribadiamo, è la prima delle tre selezioni che il Ministero sta avviando in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59 che introduce un nuovo modello di reclutamento per la scuola secondaria.