C’è tempo fino al 22 marzo per compilare e inviare la domanda per partecipare al concorso docenti riservato a chi è in possesso dell’abilitazione e/o specializzazione sul sostegno.
In attesa delle prossime FAQ del Miur, dopo quelle dell’8 marzo, facciamo chiarezza su alcuni punti ancora non molto chiari ai candidati, per cercare di non sbagliare, ricordando che la domanda è presentata in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00.
Come sappiamo, i candidati in possesso di altra abilitazione possono indicare tale titolo nella domanda, o per la stessa classe di concorso o per l’ambito verticale per il quale si concorre.
A tal proposito, tabella di valutazione, alla voce B.1.1. riporta: “Ulteriore abilitazione sullo specifico posto per la specifica classe di concorso, anche ricompresa nell’ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione”. Così come per gli ITP al punto B.2.1.
Pertanto, a quella voce si deve indicare soltanto una eventuale “ulteriore” abilitazione posseduta (sono casi abbastanza rari, ma possono esistere) per la stessa classe di concorso o per l’ambito verticale che la contiene.
Se invece si è in possesso di un’abilitazione a cascata, ovvero valida per più classi di concorso, bisogna indicarla come titolo di accesso, ma non deve essere dichiarata come “ulteriore”, perchè si tratta della stessa abilitazione e non una aggiuntiva.
Se si dovesse dichiarare il rischio si andrebbe a ripercuotere sul punteggio aggiuntivo, come ricorda anche Flc Cgil, falsando la graduatoria e qualora poi, ad una attenta verifica dei titoli, si scopra l’errore, oltre alla revisione del punteggio, si rischia la revoca della nomina ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00.
Nella domanda si possono indicare ulteriori titoli di studio di II livello. La tabella di valutazione allegata al DM 995/17, alla voce B.5.5. recita: “Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso all’abilitazione.”
Anche in questo caso non deve essere dichiarato il titolo di studio che ha permesso di acquisire l’abilitazione ma solo eventuali “ulteriori” titoli di secondo livello posseduti, e nel caso si dovesse scoprire, si rischia la revoca della nomina, come visto in precedenza.
Per quanto riguarda i candidati ITP, è prevista la possibilità di indicare nella domanda il diploma di Istituto tecnico superiore. La tabella di valutazione allegata al DM 995/17 alla voce B.2.1. recita: “Diploma di Istituto tecnico superiore, dal contenuto strettamente inerente gli insegnamenti impartiti per la classe di concorso insegnante tecnico pratico“. Si tratta dei diplomi rilasciati dagli ITS (istituti tecnici superiori), che sono un percorso post diploma successivo alla maturità.
Di conseguenza, in questa voce non va dichiarato il diploma di maturità tecnica, che oltre ad essere anche il titolo che ha permesso di acquisire il requisito di accesso, non è un diploma di Istituto tecnico superiore, ma solo di istituto tecnico.
Anche in questo caso, l’eventuale dichiarazione del diploma, rischia di falsare il punteggio, con le conseguenze descritte anche in precedenza.
Altro punto dubbio è rappresentato dalle certificazioni linguistiche, di livello almeno C1 rilasciate da enti riconosciuti dal Miur. Sulla tabella di valutazione alla voce B.5.10. c’è scritto: “Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 ed esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Miur ai sensi del predetto decreto.”
Quindi, per non sbaglaire è necessario verificare che l’eventuale certificazione posseduta sia rilasciata da uno degli enti riconosciuti dal MIUR (CLICCA QUI)
Anche in questo caso, se si dovesse dichiarare una certificazione sbagliata, ovvero che non rientra tra quelle rilasciate dagli enti riconosciuti, si rischia di ottenere il punteggio aggiuntivo falsando la graduatoria e qualora poi, ad una attenta verifica dei titoli, si scopra l’errore, oltre alla revisione del punteggio, si rischia la revoca della nomina ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00.
In tutti questi casi, ricordiamo, la commissione potrebbe anche decidere di valutare le dichiarazioni come mendaci e procedere ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00.
Tuttavia, vogliamo rincuorare tutti i lettori che hanno solo alcuni dubbi. Ribadiamo ancora una volta il suggerimento che arriva direttamente dalle FAQ, che riguarda i dubbi dei candidati per dichiarare i titoli. Il Miur specifica che il “candidato può dichiarare tutti i titoli in suo possesso, è esclusiva competenza delle Commissioni di Concorso valutare i titoli in base alla tabella punteggi allegata al DM 995/2017. Non rappresenta falsa dichiarazione dichiarare titoli effettivamente posseduti che si rivelino a giudizio delle Commissioni non valutabili. Per qualsiasi precisazione o dichiarazione titoli che non possa essere indicata nei campi previsti del modello di domanda, si invita a utilizzare la sezione NOTE”.
Però è anche vero, come nei casi appena riportati, che eventuali dichiarazioni mendaci potrebbero risultare dannose, compromettendo l’ammissione al concorso.
La prova orale, non selettiva, si svolgerà a partire dal mese di aprile. Le graduatorie regionali di merito dovrebbero essere approvate entro il 31 agosto 2018.
Prova orale non selettiva
I candidati – così come segnala la Flc Cgil in una scheda sul proprio sito – saranno avvertiti, almeno 20 giorni prima della data prevista, attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. I calendari saranno anche pubblicati sui siti degli uffici scolastici regionali
Le tracce da estrarre sono predisposte dalla commissione in numero pari a tre volte quello dei candidati previsti.
Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell’orario programmato. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
La prova orale avrà una durata non superiore a 45 minuti
La prova orale consiste in una lezione simulata e nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione.
La prova orale valuta anche la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
Per le classi di concorso incluse negli ambiti disciplinari verticali definiti con il DM 93/16 (AD01: A001, A017 – AD02: A048, A049 – AD03: A029, A030 – AD04: A012, A022 – AD05 [per ogni lingua]: A024, A025), la prova è unica per entrambe le classi di concorso, anche se le graduatorie saranno distinte per ogni classe di concorso. Pertanto la traccia potrebbe riferirsi ai contenuti di entrambe le classi di concorso incluse nell’ambito.
Punteggio della prova orale
Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 40 punti: non è previsto un punteggio minimo. Alla capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera sono assegnati massimo 3 punti dei 40. Alle competenze sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono assegnati massimo 3 punti dei 40.
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