Il TAR Lazio ha ammesso, con riserva, circa 500 dottori di ricerca al concorso docenti riservato agli abilitati e/o specializzati sul sostegno. Con le istanze scadute alle 14 del 26 marzo, adesso bisogna capire quali saranno gli scenari per riammettere gli aspiranti docenti.
Infatti, il Ministero aveva escluso i candidati in possesso di dottorato di ricerca, consentendo la valutazione del titolo, ma non come requisito di partecipazione. Invece il TAR ha deciso il via libera per quasi 500 dottori di ricerca, ma altri 2500 ricorsi saranno discussi a breve. Si tratta, comunque di un’ammissione condizionata, un’ ordinanza cautelare, quindi niente di definitivo, solo un provvedimento provvisorio in attesa che i giudici amministrativi decidano nel merito della vicenda.
“Il percorso è ancora lungo, ma queste prime decisioni posso aprire nuovi fronti: noi crediamo”, spiegano i legali Delia e Bonetti, “che il dottorato sia un titolo apicale e meriti di essere valorizzato”. “Avvertiamo il peso di questa battaglia sulla valorizzazione del titolo di dottorato come una questione sociale: questi giovani rappresentano l’eccellenza universitaria, ma, per molti di loro, sarà impossibile fare carriera in campo accademico in un sistema così bloccato e con i budget degli Atenei ridotti all’osso. Difendiamo anche molti docenti abilitati per la seconda fascia (professori associati) con l’Asn da anni in attesa di chiamata e che, stante tale perdurante blocco, possono almeno investire il loro sapere sui discenti delle scuole”.
Eppure, c’è una recente sentenza del Consiglio di Stato che definisce non abilitante all’insegnamento nella scuola superiore il titolo di dottorato di ricerca. Infatti l’ordinanza n. 7711/2017 del Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso di oltre mille precari: “Ritenuto, come già esplicitato nelle ultime pronunce di questa stessa Sezione (ordinanze nn. 5153 e 5144 del 2017) alle quali si intende dare continuità, che l’appello non pare assistito dal fumus boni iuris; rilevato infatti che, ad un primo esame tipico della presente fase cautelare, non vi sono disposizioni espresse, né immediate ricostruzioni interpretative che possano portare a ritenere che il conseguimento del dottorato di ricerca sia titolo equipollente all’abilitazione all’insegnamento, ai fini dell’inserimento nella II fascia del personale docente delle graduatorie di circolo e di istituto”.
Ordinanza CDS Dottorato N. 07711 2017 REG
Pertanto, secondo la normativa italiana, infatti, il dottorato di ricerca è un “titolo valutabile soltanto in ambito accademico”, quindi escluso dalle procedure concorsuali che prevedono l’abilitazione all’insegnamento. Invece, come già spiegato in precedenza, nell’ambito della valutazione dei titoli, possiede sempre un punteggio alto, tanto che il decreto legislativo, attuativo della Buona Scuola, il n.59 del 13 aprile, prevede che nei prossimi concorsi docenti il dottorato di ricerca abbia un punteggio di 15 punti.
Bisogna però considerare un altro aspetto: essendo il dottorato di ricerca o PhD, il titolo di studio più elevato nel quadro dei titoli attribuiti in Italia e in Europa, in molti Stati europei il titolo di dottore di ricerca è già abilitante all’insegnamento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE.
Quindi c’è uno scollamento fra normativa italiana ed europea che porta ad un clima di incertezza generale.
La prova orale, non selettiva, si svolgerà a partire dal mese di aprile. Le graduatorie regionali di merito dovrebbero essere approvate entro il 31 agosto 2018.
Prova orale non selettiva
I candidati – così come segnala la Flc Cgil in una scheda sul proprio sito – saranno avvertiti, almeno 20 giorni prima della data prevista, attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. I calendari saranno anche pubblicati sui siti degli uffici scolastici regionali
Le tracce da estrarre sono predisposte dalla commissione in numero pari a tre volte quello dei candidati previsti.
Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell’orario programmato. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
La prova orale avrà una durata non superiore a 45 minuti
La prova orale consiste in una lezione simulata e nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione.
La prova orale valuta anche la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue
Per le classi di concorso incluse negli ambiti disciplinari verticali definiti con il DM 93/16 (AD01: A001, A017 – AD02: A048, A049 – AD03: A029, A030 – AD04: A012, A022 – AD05 [per ogni lingua]: A024, A025), la prova è unica per entrambe le classi di concorso, anche se le graduatorie saranno distinte per ogni classe di concorso. Pertanto la traccia potrebbe riferirsi ai contenuti di entrambe le classi di concorso incluse nell’ambito.
Punteggio della prova orale
Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 40 punti: non è previsto un punteggio minimo. Alla capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera sono assegnati massimo 3 punti dei 40. Alle competenze sull’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono assegnati massimo 3 punti dei 40.
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