E’ stata pubblicata una nota da parte del Miur indirizzata ai rettori delle Università, in cui si specifica come sia illegittimo escludere i dottori e i dottorandi di ricerca dal percorso di acquisizione dei 24 CFU.
Nei mesi scorsi, infatti, non si riusciva a risolvere il dubbio di compatibilità fra dottorato di ricerca e acquisizione dei 24 CFU validi per l’insegnamento a scuola tramite concorso.
In precedenza, il Ministero aveva diramato una nota, lo scorso 25 ottobre, in cui forniva dei primi chiarimenti in merito all’acquisizione dei 24 CFU.
Alla parte dedicata agli iscritti al dottorato di ricerca, il Ministero scriveva: “Gli iscritti ad un Dottorato o ad una Scuola di Specializzazione possono acquisire i 24 CFU durante il loro percorso formativo, a meno che ciò sia escluso dalle disposizioni che disciplinano i corsi frequentati.
In tale fattispecie non trova applicazione l’estensione dei 6 mesi del percorso, in quanto incompatibile con le norme che regolano i Dottorati e la durata delle singole Scuole di Specializzazione. La partecipazione a percorsi formativi attivati presso Istituzioni diverse da quella di “appartenenza” da
parte di un dottorando/specializzando già iscritto presso un Istituzione universitaria è da ritenersi possibile solo in presenza di una convenzione fra tali istituti che preveda, peraltro, la validità reciproca del percorso formativo
effettuato dallo studente”.
La nota dello scorso 13 dicembre, invece chiarisce una volta per tutte la faccenda.
Infatti, la nota esplicita: “Gli iscritti ad un Dottorato, da considerarsi Dottorandi fino alla data della discussione della tesi di ricerca, possono comunque acquisire in tutto o in parte, i 24 CFU validi per la partecipazione al concorso per
l’insegnamento, durante il loro intero percorso formativo o con esami singoli, o iscrivendosi ai percorsi attivati ad
hoc dalle Università. In ogni caso non si configura alcuna incompatibilità”.
2017 12 13 Nota Miur Fit 24cfu
Questo significa, scrive l’ADI (Associazione dottorandi e dottori di ricerca italiani) che i dottorandi potranno iscriversi ai percorsi per i 24 CFU fino al giorno prima della discussione della tesi di dottorato risultando a tutti gli effetti come “studenti in corso” e beneficiando quindi della gratuità o delle tariffe agevolate previste da alcuni degli atenei.
La nota ministeriale, tiene a precisare anche un altro aspetto: “Sarà utile, inoltre, al fine di una migliore valutazione volta al raggiungimento dei 24 CFU, che al termine di ogni Dottorato venga chiaramente esplicitato il SSD di riferimento ed attestati gli eventuali CFU conseguiti all’interno del percorso dottorale“, al fine di rendere chiari i profili dei dottori.
L’associazione ADI, in seguito a questi chiarimenti ritiene che il pieno riconoscimento del profilo formativo di un dottore di ricerca potrebbe così tradursi nell’esonero dalla prova scritta relativa alla materia della classe di concorso, nell’esenzione dal conseguimento di CFU specifici durante il primo anno di FIT e, in generale, nella previsione di percorsi FIT “semplificati” per i dottori di ricerca.
Il ministero ha pubblicato, una tabella riassuntiva, in cui sono indicate chiaramente le modalità di
1) Il corretto conseguimento dei 24 crediti e il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal DM 616/2017 (con indicati insegnamenti, altre attività formative, SSD, voti e CFU/CFA) deve essere certificato da una istituzione universitaria o AFAM. La certificazione è necessaria a i fini della partecipazione al Concorso docenti.
2) I CFU/CFA già conseguiti nel corso degli studi universitari o AFAM, in forma curriculare o aggiuntiva (corso di laurea triennale, specialistica, magistrale, master universitari o AFAM di primo e di secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi singoli), possono essere riconosciuti come validi dalle istituzioni universitarie o AFAM che rilasciano la certificazione di cui alla nota 1.
3) Si devono possedere almeno 6 CFU/CFA in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari previsti dal DM 616/2017.
4) Per accedere al Concorso docenti è necessario il possesso sia dei 24 crediti formativi sia dei titoli di accesso alle Classi di Concorso previsti dai DM 259/2017, DPR 19/2016, DM 22/2005, DM 39/1998.
5) I CFU/CFA utilizzati per l’accesso alle Classi di Concorso possono essere utilizzati anche per il raggiungimento dei 24 crediti formativi (salvo quanto previsto dalle note 1 e 2) e viceversa.
Il decreto specifica che chi ancora non si è laureato, potrà integrare i crediti formativi mancanti a titolo gratuito, mentre, chi è già laureato e deve integrare gli esami potrà farlo pagando al massimo 500 euro, che saranno ridotti in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire.
Inoltre, i crediti potranno essere acquisiti esclusivamente presso enti interni al sistema universitario o dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Si potranno acquisire per modalità telematica un massimo di 12 crediti.
Potranno essere riconosciuti anche i crediti conseguiti nell’ambito di Master, Dottorati di ricerca, Scuole di specializzazione.
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