Con nota 29999 del 25 ottobre il Miur ha fornito importanti chiarimenti in merito ai cd. “24 crediti formativi universitari” e in particolare sui seguenti aspetti:
- certificazione unica e limite dei costi;
- valutazione dei crediti già conseguiti,;
- iscritti a dottorato o scuole di specializzazione;
- semestre aggiuntivo e trasmissione dei dati all’ANS;
- natura delle attività formative erogate;
- limitazione all’accesso.
Certificazione unica
Per la partecipazione al concorso il candidato dovrà produrre una certificazione attestante il conseguimento dei 24 CFU; la certificazione dovrà essere rilasciata esclusivamente dall’Istituzione presso la quale gli stessi sono stati acquisiti.
Per le competenze acquisite nel corso del curriculum precedente dello studente, la certificazione dovrà comunque essere presentata in un unico documento che verrà rilasciato dall’Istituzione che per ultima in ordine di tempo ha erogato le attività formative richieste. Tale certificazione “unica” prescinde dalla stipula di eventuali convenzioni tra i vari Atenei e dovrà sempre e comunque essere emessa dall’Ateneo presso cui sono stati acquisiti gli ultimi CFU.
In caso di crediti acquisiti in tempi e/o presso Istituzioni diverse, il Miur precisa che:
- a) la singola università potrà rilasciare attestati riguardanti esclusivamente le attività svolte presso la stessa; tali attestati dovranno indicare le attività svolte, comprese di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato;
- b) sulla base delle suddette attestazioni l’Istituzione presso cui lo studente/candidato chiede il completamento del percorso formativo, rilascerà apposita certificazione finale, previa verifica del raggiungimento complessivo degli obiettivi formativi previsti.
Limite di costo
Per quanto riguarda i costi del certificato finale, il Miur rinvia ai limiti di costo espressamente individuati all’art. 4 commi 1 e 2 del D.M. 616/2017. Detti limiti sono da considerarsi assolutamente insuperabili. Per quanto attiene ai costi degli eventuali attestati si rinvia ai regolamenti interni dei singoli Atenei.
Valutazione dei crediti conseguiti in precedenza
I crediti conseguiti nei SSD non sono automaticamente attestabili come validi per il percorso formativo in parola. Tale validità dipende, infatti, dagli specifici obiettivi formativi e dal contenuto delle attività formative svolte.
Con riferimento agli esami sostenuti nei diplomi di laurea del vecchio ordinamento, un esame semestrale può ritenersi pari a 6 CFU, mentre un esame annuale pari a 12 CFU. L’attribuzione dello specifico SSD è attestata dall’Università presso cui l’esame è stato sostenuto. In ogni caso devono essere acquisiti almeno 6 crediti in almeno 3 ambiti dei quattro indicati dal D.Lgs. 59/2017.
Laddove vengano riconosciuti come validi più di 24 CFU in due dei quattro ambiti previsti, è comunque necessario conseguire almeno 6 CFU in uno degli altri due ambiti rimanenti per poter ricevere la certificazione necessaria a fini concorsuali.
Qualora coincidano, i crediti acquisiti all’interno del percorso per i 24 CFU possono essere contati anche per il soddisfacimento dei requisiti, espressi in termini di possesso di crediti in determinati SSD, per l’accesso alle classi concorsuali per l’insegnamento.