I bandi concernenti il reclutamento dei docenti su posto comune e di sostegno prevedono la pubblicazione di una graduatoria regionale per classe di concorso e per tipologia di posto costituita da un numero di candidati pari al massimo dei posti previsti dal bando, fatta salva la successiva integrazione, sempre nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute ai posti previsti dal bando di concorso.
La commissione ha a disposizione fino a un massimo di 250 punti:
• Un punteggio previsto per la prova scritta è da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti;
• Un punteggio previsto per la prova orale è da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti sulla base dei quadri di riferimento per la valutazione;
• Un massimo di 50 punti per i titoli posseduti e dichiarati entro la data di scadenza della domanda di partecipazione alla procedura di un concorso.
Per alcune classi di concorso il punteggio della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive votazioni conseguite nel colloquio e nella prova pratica. Superano la prova orale, i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.
Fermo restante che la valutazione complessiva dei titoli, previsti dalla relativa tabelle non può superare i 50 punti e, qualora la somma totale dovesse essere superiore, il totale sarà ricondotto a tale limite massimo.
La valutazione del titolo di accesso alla procedura concorsuale dipende dal voto riportato nel titolo stesso. In questo senso la tabella di valutazione prevede che: se il titolo ha un voto inferiore a 75 centesimi, non avrà diritto ad alcun punteggio; se invece il voto è superiore a 75 si applica la seguente formula:
• Dal punteggio conseguito, si sottraggono 75 punti e il risultato si divide per due (es. a un titolo di accesso conseguito con 85 sottraendo 75 punti si ottiene 10 che è il punteggio spettante come titolo di accesso. Qualora il risultato dovesse prevedere decimali, le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.)
Qualora un candidato dovesse avere un titolo con un voto non espresso in centesimi, allora bisogna rapportarlo a 100 (es. titolo conseguito con 47 sessantesimi darà un punteggio di 3 punti derivato da 48 per 100 diviso 60 = 3,33 arrotondato per difetto, in quanto le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50.)
Qualora nel titolo d’accesso non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti Punti 3,75.
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