Dopo le ordinanze cautelari depositate dalla fine di aprile, iniziano ad arrivare prime sentenze che definiscono nel merito i ricorsi pendenti sull’accesso al concorso docenti 2016.
Lo scorso 28 luglio, è stata infatti depositata una sentenza “breve” su uno dei ricorsi discussi in sede cautelare all’udienza del 5 maggio.
Il ricorso, patrocinato dagli avvocati Dino Caudullo e Salvatore Spataro, era stato proposto in favore di un gruppo di aspiranti candidati privi di abilitazione all’insegnamento, tra i quali ve ne erano anche alcuni che avevano proposto la domanda di partecipazione al concorso per i posti di ITP (insegnante tecnico pratico).
Confermando l’orientamento sinora tenuto sulla materia, il Tribunale amministrativo ha ritenuto di non condividere le tesi difensive a sostegno della possibilità dei soggetti privi di abilitazione all’insegnamento di partecipare al concorso a cattedre indetto ai sensi della legge 107/2015, limitandosi a consentire detta possibilità solo in favore degli aspiranti ITP in possesso del titolo di studio, ma privi di apposita abilitazione.
Richiamando le recenti pronunce del Consiglio di Stato rese in sede cautelare, la sentenza in esame ha posto l’attenzione sulla circostanza “che la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell’abilitazione all’insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all’art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015″.
“Ma che a tutti tali concorsi – si legge ancora nella sentenza –, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all’art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindersi dal possesso dell’abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario” (nei sensi, sopra chiariti, di percorso aperto a tutti i soggetti muniti del titolo di studio richiesto); con l’ulteriore corollario che, fino a tale momento, appare illegittima la clausola del bando (e il conforme provvedimento applicativo di essa) che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall’abilitazione”.
Sulla scorta di detta motivazione, il ricorso è stato accolto limitatamente agli aspiranti al concorso per ITP.
Tuttavia, va precisato che, contrariamente a quanto avvenuto in altri casi, in cui in sede cautelare il Tar ha sostanzialmente dichiarato inammissibili le richieste genericamente formulate per tutti i ricorrenti, senza distinzione tra docenti laureati ed aspiranti ITP privi di abilitazione, con il concreto rischio di declaratoria di inammissibilità del ricorso nel merito, in questo caso, essendo state evidenziate le posizioni degli aspiranti ITP, il giudice amministrativo ha potuto distinguere tra le diverse situazioni prospettate.
Naturalmente, se per gli aspiranti ITP si apre la via del concorso, sebbene con la sessione suppletiva che, inevitabilmente, il Miur dovrà disporre, la partita ancora non può definirsi chiusa per i laureati non abilitati, i quali potranno ricorrere in appello al Consiglio di Stato per ribadire le censure formulate avverso il bando di concorso e rivendicare il loro diritto a partecipare alla procedura concorsuale.
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