Il Consiglio di Giustizia amministrativa, con ordinanza del 24 febbraio 2017, ha rigettato l’appello del Miur proposto avverso l’ordinanza del TAR Palermo con cui era stata accolta la domanda cautelare proposta dagli Avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti, per la ricorrezione della prova scritta della ricorrente esclusa dalla prosecuzione del concorsone 2016.
Il TAR, accogliendo l’istanza cautelare, aveva ritenuto che la valutazione resa dalla Commissione avesse debordato l’ambito della discrezionalità tecnica riservatole e aveva perciò ordinato alle Amministrazioni resistenti di ricorreggere la prova della candidata, garantendo il rispetto dell’anonimato.
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Il Miur e l’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia avevano proposto appello, sostenendo che l’attività della Commissione fosse assolutamente insindacabile e che la valutazione data all’elaborato della ricorrente fosse corretta.
Nel confermare la decisione del TAR, il CGA ha invece rigettato l’appello, accogliendo la tesi dei legali della ricorrente, secondo cui nessun danno viene cagionato all’Amministrazione nella mera ipotesi di ricorrezione del compito in questione. Nel merito il Tar della Sicilia si era così espresso “Considerato che il ricorso presenta apprezzabili profili censura, con riferimento al giudizio espresso sugli elaborati scritti svolti dalla ricorrente – nella misura in cui la valutazione sembra debordare dall’ambito proprio di discrezionalità tecnica riservato, in via di principio, alla Commissione – sicchè si può accogliere la domanda cautelare, disponendosi a tal fine la ricorrezione di tali elaborati scritti”.
In tal senso l’Avv. Delia commenta “Non possiamo che ritenerci estremamente soddisfatti, si tratta di un provvedimento per noi molto importante, tenuto conto che, rispetto ad una giurisprudenza storicamente negativa in tale ambito, anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia condivide le nostre teorie, basate sulla possibilità di ricorreggere i compiti scritti dei candidati nei concorsi pubblici in assenza di danno all’Amministrazione e qualora venga provato che la valutazione data dalla Commissione abbia debordato il proprio ambito di discrezionalità. Adesso ci auspichiamo che i nostri ricorrenti possano superare le ricorrezioni ed accedere alle successive prove orali”.
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