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Concorso docenti di religione cattolica straordinario: le istruzioni operative per la valutazione delle domande – PDF

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Il Ministero, come riporta Flc Cgil, e come avevamo già dato notizia, ha emanato la nota relativa alle istruzioni operative per la gestione delle domande di partecipazione alle procedure straordinarie IRC per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado.

Indicazioni per la convalida delle istanze dei candidati al concorso IRC per la scuola dell’infanzia e primaria

Con riferimento ai titoli di qualificazione professionale che devono essere ritenuti validi, la nota chiarisce che l’anno di servizio nell’insegnamento della religione cattolica non è costitutivo della validità del titolo e, pertanto, il titolo è valido a prescindere dalla dichiarazione resa sull’anno di servizio. Qualora il candidato abbia dichiarato l’anno di servizio ai fini della validità del titolo, gli Uffici dovranno inserire il suddetto anno tra i titoli di servizio al fine della successiva attribuzione del punteggio da parte delle commissioni giudicatrici.

L’anzidetta problematica si presenta, prevalentemente, per i seguenti titoli:

  1. Diploma accademico di magistero in scienze religiose;
  2. Diploma di scienze religiose;
  3. Diploma di scienze religiose + Laurea di II livello dell’ordinamento universitario italiano;
  4. Diploma di scuola secondaria superiore + almeno un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto dalla CEI.
  5. Baccalaureato in Teologia nelle sue specializzazioni;
  6. Licenza o dottorato in Teologia nelle sue specializzazioni; Scienze Bibliche o Sacra Scrittura; Missiologia.

Con riferimento ai titoli per i quali l’anno di servizio è costitutivo della validità dei medesimi (titoli validi con un anno di servizio tra il 2007 e il 2012), gli Uffici dovranno:

  • accertare che l’anno di servizio dichiarato sia effettivamente utile alla validità del titolo;
  • in caso negativo, verificare che tra gli anni di servizio inseriti nella sezione “titoli di servizio” sia presente l’anno di servizio necessario a validare il titolo: in tale ipotesi l’anno di servizio costitutivo della validità del titolo andrà inserito in sostituzione dell’anno di servizio dichiarato

L’anzidetta problematica si presenta prevalentemente per i seguenti titoli:

  1. Diploma quadriennale di istituto magistrale o titolo di studio quinquennale riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’art. 278 del D.Lgs. 297/94, valido quale titolo di accesso alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia;
  2. Diploma triennale di scuola magistrale o titolo di studio quinquennale riconosciuto equivalente a seguito dell’attuazione di progetti di sperimentazione autorizzati ai sensi dell’articolo 278 del decreto legislativo n. 297 del 1994, valido quale titolo di accesso alla scuola dell’infanzia;
  3. Diploma di laurea in scienze della formazione primaria;

Con riferimento ai titoli di baccalaureato, licenza o dottorato in scienze ecclesiastiche orientali, liturgia, diritto canonico, storia ecclesiastica, se ottenuti entro il 30/10/2012, l’anno di servizio nell’insegnamento della religione cattolica non è costitutivo della validità del titolo e, pertanto, il titolo è valido a prescindere dalla dichiarazione resa sull’anno di servizio.

Qualora il candidato abbia dichiarato l’anno di servizio ai fini della validità del titolo, gli Uffici procederanno ad inserire l’ anno tra i titoli di servizio al fine della successiva attribuzione del punteggio da parte delle commissioni giudicatrici.

Qualora invece questi titoli, validi per l’Intesa del 1985 ma non più validi per il DPR 175/2012, siano stati conseguiti tra il 31/10/2012 e la fine dell’a.a. 2016/17, essi sono validi solo se in possesso di almeno un anno di insegnamento dal 2007/08: un anno di servizio va dunque considerato fra i titoli di accesso.

Indicazioni per la convalida delle istanze dei candidati al concorso IRC per la scuola secondaria di I e di II grado

Con riferimento ai titoli di qualificazione professionale che risultano validi, la nota chiarisce che l’anno di servizio nell’insegnamento della religione cattolica non è costitutivo della validità del titolo e, pertanto, il titolo è valido a prescindere dalla dichiarazione resa sull’anno di servizio. Qualora il candidato abbia dichiarato l’anno di servizio ai fini della validità del titolo, gli Uffici dovranno inserire il suddetto anno tra i titoli di servizio al fine della successiva attribuzione del punteggio da parte delle commissioni giudicatrici.

L’anzidetta problematica si presenta, prevalentemente, per i seguenti titoli:

  1. Diploma accademico di magistero in scienze Religiose;
  2. Attestato di compimento del regolare corso di studi in un seminario maggiore;
  3. Baccalaureato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche;
  4. Diploma di scienze Religiose + Laurea di II livello dell’ordinamento universitario italiano;
  5. Diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana + Laurea di II livello dell’ordinamento universitario italiano;
  6. Dottorato in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche;
  7. Licenza in Teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche.

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