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Concorso docenti, disco rosso del Tar sull’accesso dei diplomati in sperimentazione linguistica

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Come annunciato dalla Tecnica della Scuola, dal Tar del Lazio stanno pervenendo risposte negative sulla richiesta di partecipazione al concorso dei non abilitati.

Il caso più numeroso, quello che riguarda i laureati privi di abilitazione all’insegnamento, non è ancora noto. Intanto, però, l’8 aprile è pervenuto il giudizio del Collegio giudicante del Tar laziale a proposito dei docenti con diploma di sperimentazione linguistica.

Ebbene, per i giudici non potranno partecipare alle prove per la scuola primaria. Di fatto, bocciando la richiesta di annullamento del bando di concorso, nella parte in cui escludeva la categoria dalla procedura selettiva.

Ricordiamo che stiamo parlando del diploma di maturità linguistica rilasciato dagli istituti magistrali al termine di corsi sperimentali. Il piano di studi di tale titolo, secondo i giudici, “non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo, ovvero le Scienze dell’Educazione, la Pedagogia, la Psicologia generale, la Psicologia sociale e Metodologia ed esercitazioni didattiche comprensive di tirocinio”.

Perché, aggiungono dal Tar del Lazio, il diploma linguistico sperimentale, “ove conseguito all’esito della frequenza di corsi che non prevedano l’insegnamento delle materie suindicate, non può essere ritenuto equiparabile al fine dell’insegnamento al diploma magistrale, che consente di partecipare ai concorsi a cattedra per le scuole primarie dovendosi considerare niente di più che un diploma linguistico di scuola secondaria, benché rilasciato da un istituto magistrale”.

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Immediata è stata la risposta dell’Anief, il sindacato che probabilmente ha collezionato più ricorsi per partecipare a questo concorso. Per l’organizzazione sindacale, “il Collegio del Tar Lazio, che nel precedente bando di concorso si era dovuto adeguare alla pronuncia del CdS, ora, in maniera inusuale con sentenza breve su richiesta di provvedimento cautelare, anziché confermare vista la medesima censura posta, ritorna nei suoi errori, ci ripensa e consentenza breve n. 4253/16 ribadisce l’esclusione dei nuovi ricorrenti malgrado l’autorevole orientamento espresso dalla richiamata sentenza del Consiglio di Statoin verità, espresso con la sentenza n. 4723/14. Per Anief, è una cosa incredibile,mirabile dictu. La giurisprudenza è legge. Faremo appello e chiederemo l’annullamento. Esiste la certezza del diritto”.

Il sindacato, però, non si arrende: “se questo è l’inizio di una chiara presa di posizione del Collegio del Tar Lazio in merito alla nuova procedura concorsuale, è evidente, che i legali dell’Anief come per le altre volte tenteranno la tutela giurisdizionale fino all’ultimo grado di giudizio. Non è raro, infatti, che le sentenze del Tar Lazio siano annullate dal Consiglio di Stato, giudice di appello”.

“Inoltre – conclude il sindacato -, il Tar Lazio dovrebbe spiegare come sia possibile ancor oggi insegnare senza abilitazione dalla terza fascia delle graduatorie d’istituto, visto che ritiene, nella sentenza, la funzione docente una professione regolamentata ai sensi della direttiva 2006/36/CE e riservata soltanto al personale laureato abilitato”.

 

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