Una delle sezioni più attese dei bandi di concorso è quella dalla valutazione dei titoli dei candidati, per la quale il Miur ha predisposto una tabella all’interno del decreto n. 94 del 23 febbraio 2016.
È utile ricordare che nel bando del concorso a cattedra 2016 e precisamente nel Decreto Ministeriale n.94 del 23 febbraio 2016, all’art.1 comma 2 è scritto che ai sensi dell’art.400 del d.lgs 297/94 e successive modificazioni, la valutazione complessiva dei titoli non può eccedere i 20 punti e , qualora dovesse essere superiore, verrebbe ricondotto a tale limite massimo. Nel suddetto DM n. 94/2016 è riportata la tabella A della ripartizione dei punteggi dei titoli valutabili.
La suddetta tabella è divisa in quattro tipologie di punteggio: A) Punteggio per titolo di accesso alla procedura concorsuale; B) Punteggio per titoli professionali, culturali e di servizio ulteriori al titolo di accesso; C) Pubblicazioni; D) Titoli di servizio.
Per quanto riguarda la tipologia A possono essere assegnati al massimo 10 punti. Tale tipologia di punteggio è suddivisa per ordine di scuola, infanzia-primaria e scuole secondarie di primo e secondo grado, a parte sono trattati i titoli per la procedura concorsuale degli insegnati tecno pratici e delle classi di concorso A-55, A-56, A-57, A-58, A-59 e A-63.
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Per quanto attiene la valutazione dei punteggi delle pubblicazioni, possono essere concessi al massimo 3 punti, e in particolare modo per ciascun libero o parte di libro, dai contenuti inerenti alla specifica classe di concorso ovvero alle aree trasversali della pedagogia, della didattica, dei Bes o dell’utilizzo delle tecnologie per l’informazione o la comunicazione nella didattica purché risulti evidente l’apporto individuale del candidato, vengono assegnati punti 1.
Invece le pubblicazioni di articoli che hanno la suddetta inerenza, su riviste ricomprese negli elenchi Anvur, vengono concessi punti 0,20. Per quanto riguarda il servizio, vengono concessi 0,70 punti per ciascun anno scolastico, se tale servizio è prestato in modo continuativo non inferiore ai 180 giorni, sullo specifico posto, classe di concorso, classe di concorso ricompresa nell’ ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionali riferiti al decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n.226. L’insegnamento agli alunni o alunne disabili è valutato esclusivamente per la procedura concorsuale sul sostegno.
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Il servizio prestato nei percorsi di formazione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
Per quanto riguarda il punteggio del titolo di abilitazione di accesso al concorso, se non dovesse essere espresso il punteggio verranno concessi 1,56 punti, fatta eccezione per gli aspiranti insegnanti tecnico pratici a cui verrà concesso punteggio doppio, e cioè 3,12 punti.
Tutte le abilitazioni dovranno essere valutate in centesimi, quelle che sono diversamente classificate verranno riportate in centesimi con una proporzione matematica e le eventuali frazioni di voto verranno arrotondate per eccesso solo se pari o superiori a 0,50. Se invece ilpunteggio dell’abilitazione è specificato ed è riportato in centesimi, viene valutato zero punti se questo è minore o uguale a 75, invece se è maggiore di 75 viene calcolato applicando una formula che sottrae tale punteggio a 100 e divide il risultato della sottrazione per 5. Per fare un esempio esplicativo, consideriamo un candidato che si è abilitato con 95, dovrà fare il seguente calcolo: (95-75): 5 = 4. Quindi con 100/ 100 di abilitazione si hanno 5 punti, con 95/100 si hanno 4 punti, con 90/100 si hanno 3 punti e con 85/100 si hanno 2 punti.
Per la valutazione del punteggio da assegnare al titolo di accesso, alla formula suddetta si applicano gli arrotondamenti al secondo decimale dopo la virgola.
TUTTA LA NORMATIVA DEL CONCORSO
BANDO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
BANDO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
D.M. 92 (Riconoscimento titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2)
D.M. 93 (Ambiti disciplinari)
D.M. 94 (Valutazione dei titoli)
D.M. 95 (Svolgimento prove di esame)
Allegato A D.M. 95 (Programmi di esame)
Tabella di corrispondenza tra vecchie e nuove classi di concorso
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Il decreto n. 94 del 23/2/2016 con il punteggio dei titoli da assegnare ai docenti