Concorso docenti, ecco perchè ancora non viene bandito

Il decreto Brunetta, ma in seguito anche altre norme giuridiche (ultima, credo, la legge 114/2014, dell’11/08/2014), hanno modificato la procedura di mobilità prevista dai commi 1 e 2 bis dell’articolo 30 del d.lgs. 30/03/2001 n.165 (c.d. TUPI) in questo modo: al “… comma1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere… … omissis…”

Dispone poi il comma 2-bis dell’art. 30: “… Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria… ”.

Inoltre il comma 2 capoverso 2 sancisce: 2.2 Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.”

Pertanto, “gli atti in violazione del principio della previa mobilità rispetto al reclutamento con un nuovo concorso ovvero rispetto al reclutamento mediante scorrimento di una graduatoria ancora valida, sono nulli per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, con effetto caducante sia sulle procedure selettive o concorsuali non precedute dalla previa procedura di mobilità, sia sui contratti di assunzione dei candidati risultati vincitori… in quanto norma imperativa non derogabile” (fonte MARCO ROSSI* Reclutamento dei dipendenti pubblici e prevalenza della mobilità pre-concorso sullo scorrimento di una graduatoria concorsuale)

Quindi fino a quando la PA, con un bando da pubblicare per un periodo di trenta giorni, non avrà attivato la procedura di mobilità non si potrà bandire il concorso!…

ECCO PERCHE’ IL CONCORSO NON VIENE BANDITO!…

… Io personalmente spero che questo non avvenga… perché sono diverse le prescrizioni che non condivido: innanzitutto devono essere assunti prima i circa 45000 presenti nelle GAE (alcuni parlano di 70000), poi tutti i precari che abbiano fatto più di 36 mesi di supplenza (sentenza MASCOLO).

Inoltre mi chiedo chi esaminerà i candidati per le nuove classi di concorso poiché non ci sono docenti di ruolo nelle nuove classi di concorso?…

Poi, mi sembra di aver capito che siano state incorporate diverse discipline in una classe, quindi non vi servono dei docenti normali, ma vi servono dei geni, degli extraterrestri…

Io ho insegnato da precario, i primi anni, matematica ex a048, poi economia aziendale ex a017, oggi diritto ed economia ex a019, ma come cazzo potrei insegnarle bene tutte contemporaneamente?… E’ impossibile… E questo è solo un esempio… non sto affermando che queste tre discipline siano state accorpate…

Non condivido l’anno di tirocinio…

Non approvo il passaggio della 107 al comma 113, dove dice: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su  base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonche’ per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validita’ triennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio»;

Come?!.. vinco un concorso?… o l’iscrizione in una graduatoria che ha validità triennale?… Questa non è una truffa?…

Infine ricordo che gli oltre 63000 nuovi posti devono essere spalmati nei prossimi tre anni…

Allora, almeno 21000 vinceranno un posto in una graduatoria e poi dovranno aspettare tre anni prima di essere assunti, se per qualcuno ciò non dovesse avvenire entro questo termine la graduatoria decade… (comma 113 legge 107).

E’ questa?… non è una truffa?…

Infine, mi chiedo, la procedura si svolgerà correttamente dal punto di vista della tempistica?… Cioè:  si dà il tempo necessario per una corretta preparazione al concorso per i candidati, da quando si conosco i contenuti sulla base dei quali si svolgeranno le prove, a quando si svolgeranno le suddette prove? Ho letto aprile, siamo a febbraio!…

Non è una truffa?…

V’invito a “abdicare” a non partecipare al concorso truffa-docenti!…

Infine un’ultima riflessione, su questa norma giuridica, la lascio a voi “della Fase Deportati Scolastici”…

Modifiche apportate al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90

 (… omissis…)

All’art. 4 (…omissis)

 …. al capoverso 2:

i periodi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: «Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell’articolo 2103 del codice civile.»;” (legge 114/2014, dell’ 11/08/2014)

Allora secondo VOI il prossimo contratto integrativo sulla mobilità tra Miur e massoni sindacati rispetterà questa disposizione normativa?

I lettori ci scrivono

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