Il Tar di Napoli, con la sentenza n. 6072, pubblicata il 27 dicembre scorso, ha respinto il ricorso di un candidato che aveva raggiunto in ritardo la sede della prova preselettiva del concorso docenti tenuto nel dicembre 2012. Infatti, come segnala Italia Oggi, nel commento al dispositivo della giustizia amministrativa, non c’è nessuna scusante personale per il concorrente che arriva in ritardo alle prove concorsuali, nemmeno per causa a lui imputabili.
La ricostruzione
Nel dicembre 2012 i candidati devono presentarsi a Pozzuoli mezz’ora prima dell’orario stabilito per la prova (ore 9.00) per le operazioni preliminari prima dello svolgimento della prova. Il candidato arriva alle 9.30 e gli veniva precluso l’accesso all’aula. L’aspirante docente impugnava la decisione di non ammissione al Tar della Campania. Il treno con cui doveva giungere a destinazione aveva accumulato ritardo a causa di non sciopero non programmato di soggetti che avevano occupato la linea ferroviaria. Non solo questo avvenimento non gli era attribuibile ma nemmeno era prevedibile. Su queste basi il ricorrente si muoveva per avere ragioni e rifare la prova.
La sentenza
I giudici, però, si sono mostrati inflessibili. L’impossibilità di sostenere la prova va riferita ad un avvenimento che colpisce l’iter concorsuale (ad esempio la mancata impraticabilità della sede) e non ad un accadimento personale. L’amministrazione gode di un ambito di discrezionalità insindacabile. Il raggiungimento della sede si svolge con modalità che sono scelte in assoluta discrezione del candidato sul quale, quindi, si riflettono le conseguenze.