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Concorso docenti, Faq e “contro – Faq” e il Miur si incarta

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In data 23 marzo 2016, a seguito di numerose richieste da parte di precari con servizio prestato in scuole paritarie e che, essendo abilitati all’insegnamento, vogliono partecipare al concorso a cattedra 2016, il Miur pubblica la Faq n.14.

A quale domanda risponde questa Faq? La domanda è:“È considerato valido il servizio prestato a tempo indeterminato nelle scuole paritarie?”. A tale domanda il Miur risponde: “Sì è considerato valido, se prestato sullo specifico posto o classe di concorso, per cui se ne richiede la valutazione”. Poi, forse a seguito di una più attenta lettura del D.M. 94/2016 riguardo alla tabella valutazione titoli del D.D.G. n. 106/2016 del concorso per il reclutamento dei docenti e del comma 114 della legge 107/2015, il Miur ci ha ripensato ed ha fatto una “contro Faq” alla Faq n.14. dove il “Miur avvisa che nella faq n. 14, per mero errore materiale, è stata riportata la parola “tempo indeterminato” anziché “tempo determinato”. Infatti, l’art. 1, comma 114, della Legge n. 107/2015, prevede, alla lettera b), che sia valutato il servizio prestato a tempo determinato e non a tempo indeterminato.”
 
Una marcia indietro che non ha mancato di suscitare polemiche da parte dei tanti docenti che hanno svolto servizio nelle scuole paritarie. Infatti è noto che nelle scuole paritarie i docenti sono quasi sempre assunti con contratto a tempo indeterminato e svolgono servizio per l’intero anno scolastico.
Tuttavia tali contratti, per come previsto dalla legge 107/2015 e per quanto ribadito dal DM. n. 94 del 23 febbraio 2016, non possono essere presi in considerazione per ricevere il punteggio di 0,70 per ogni anno scolastico svolto con almeno 180 giorni consecutivi di servizio.

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Infatti nella tabella valutazione titoli allegata al bando del concorso è scritto che per ricevere il punteggio di 0,70 , il servizio di insegnamento prestato sullo specifico posto, classe di concorso o classe di concorso ricompresa nell’ambito disciplinare verticale per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado, nelle istituzioni convittuali statali e nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L’insegnamento prestato su posti di sostegno alle alunne e agli alunni disabili è valutato solo nella specifica procedura concorsuale. Il servizio prestato nei percorsi di istruzione dei Paesi UE è valutato ove riconducibile alla specificità del posto o della classe di concorso.
È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico.

Purtroppo la Faq n.14 e la contro faq di errata corrige della faq n.14, dimostra una certa improvvisazione nell’orientare i docenti precari ad una corretta compilazione della domanda di partecipazione al concorso a cattedra.
Si spera solo che la fretta con cui si sta procedendo allo svolgimento di questo concorso, non porti ad altre situazioni spiacevoli.

Concorso docenti, scarica la Guida con tutte le info per partecipare 

TUTTA LA NORMATIVA SUL CONCORSO PER DOCENTI 2016

BANDO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

BANDO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

BANDO PER IL SOSTEGNO

D.M. 92 (Riconoscimento titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2)

D.M. 93 (Ambiti disciplinari)

D.M. 94 (Valutazione dei titoli)

D.M. 95 (Svolgimento prove di esame)

Allegato A D.M. 95 (Programmi di esame)

Tabella di corrispondenza tra vecchie e nuove classi di concorso

 

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