Una Dirigente scolastica di un liceo scientifico a indirizzo sportivo della Calabria interpreta erroneamente una circolare dell’USR Calabria e invita gli insegnanti già di ruolo in una data classe di concorso a fare il concorso docenti per altra classe di concorso in cui non sono abilitati e non hanno mai prestato servizio.
Bisogna sapere che il d.lgs. 59 del 13 aprile 2017 prevede, all’art.17, comma, 2 lettera b), una fase transitoria per il reclutamento del personale già abilitato o addirittura di ruolo per acquisire un nuovo ruolo sulle classi di concorso in cui i docenti posseggono abilitazione o sui posti di sostegno in cui hanno conseguito specializzazione.
Sbaglia interpretazione normativa la Dirigente scolastica di un liceo della Calabria, quando consiglia ad un suo docente di ruolo, abilitato in una data classe di concorso, a prendersi il ruolo in altra classe di concorso in cui non è abilitato e non ha mai svolto nemmeno un anno di servizio.
L’errore fatto dalla DS, che ha inviato, tramite la sua terza collaboratrice, la normativa di riferimento con una e-mail a tutti i docenti della scuola, è stato causato dal fatto di avere ignorato l’art.17, comma 3, lettera b) del d.lgs. 59/2017, in cui viene specificato, in modo chiaro e preciso, che ciascun docente può partecipare alla predetta procedura in un’unica regione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali sia abilitato o specializzato.
Se invece il docente di ruolo fosse stato abilitato in altra classe di concorso avrebbe potuto concorrere per tale classe di concorso o anche per quella di ruolo (in altra regione), sempre ai sensi dell’art.17, comma 3, lettera b), ed entrare in una graduatoria di merito regionale da cui essere, secondo lo scorrimento della GMRE, ammesso direttamente ad un percorso costituito da un unico anno disciplinato al pari del terzo anno del percorso FIT.
Cosa diversa, ma molto più complessa, è la procedura dell’accesso al concorso per i docenti anche non abilitati che abbiano svolto entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione un servizio di almeno tre anni scolastici anche non continuativi negli otto anni precedenti. Si tratta dei docenti evocati nell’art.17, comma 3, lettera c) del d.lgs. 59/2017. Tali docenti possono partecipare alla predetta procedura in un’unica regione per ciascuna tornata concorsuale (la cadenza di tali concorsi è biennale a partire da quella del 2018), per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali abbia maturato un servizio di almeno un anno ai sensi del citato articolo 489 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297.
In tal caso lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti del suddetto comma 2, lettera c) e comporta l’ammissione diretta ad un percorso biennale disciplinato al pari del primo e terzo anno del percorso FIT, costituito da un anno finalizzato al conseguimento del titolo di specializzazione e un anno di prova. I soggetti ammessi a detto percorso possono essere destinatari di contratti di supplenza durante l’anno dedicato al conseguimento del titolo di specializzazione, fermo restando l’obbligo di frequenza, sono esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA, predispongono e svolgono il progetto di ricerca-azione ivi previsto sotto la guida del tutor scolastico e sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs.59 del 13 aprile 2017.
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