Entra nel vivo la bagarre legale scatenatasi dopo la chiusura del termine per l’invio delle domande di partecipazione al concorso a cattedre.
Dopo i primi entusiastici commenti per i decreti presidenziali con cui è stata disposta l’ammissione con riserva di alcuni concorrenti e la doccia fredda per la sentenza in forma semplificata e le ordinanze cautelari che, dopo l’udienza del 7 aprile scorso, hanno stroncato sul nascere le aspettative dei docenti in possesso di diploma magistrale ad indirizzo linguistico e dei docenti non abilitati, arriva una buona notizia per i docenti di ruolo che aspirano a partecipare al concorso a cattedre.
Con ordinanza cautelare depositata oggi, i Giudici della sezione III bis del Tar Lazio hanno infatti sollevato la questione di legittimità costituzionale relativamente al comma 110, ultima parte, dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015 con riferimento agli articoli 3, 4, 51 e 97 della Costituzione.
In particolare, la disposizione della legge 107/2015 sospetta di incostituzionalità, prevede che “Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non puo’ comunque partecipare il personale docente ed educativo gia’ assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.”.
Ritenendo condivisibili le censure ed i rilievi di incostituzionalità sollevati nel ricorso proposto da due docenti di ruolo che avevano proposto domanda di partecipazione al concorso, e che hanno impugnato il bando laddove preclude la possibilità di parteciparvi in quanto già assunti a tempo indeterminato, il Tar Lazio ha rilevato, tra l’altro, che
la circostanza che si tratti di un concorso pubblico specificatamente finalizzato al reclutamento di docenti della scuola pubblica non è, di per sé ostativa al consentire, anche a chi è già stato immesso definitivamente nei ruoli della scuola pubblica, e tuttavia aspiri a raggiungere una condizione professionale più confacente alla propria preparazione culturale e professionale e alle proprie aspirazioni personali, e che, in ogni caso, l’ammissione alla partecipazione al concorso dei docenti già assunti in ruolo determina, nel caso di esito favorevole, la loro assunzione nella “nuova” posizione, con conseguente scopertura della vecchia posizione e con conseguente possibilità di successiva assegnazione di quest’ultima ad altro soggetto, salvaguardando quindi la finalità di porre fine al fenomeno specifico del cd. precariato storico nella scuola dedotta dall’Amministrazione scolastica.
In attesa della pronuncia della Corte costituzionale, cui verranno trasmessi gli atti del giudizio, i docenti di ruolo sono quindi stati ammessi con riserva al concorso.
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