È finalmente stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 267 del 15 novembre 2016 il decreto 31 agosto 2016 recante “Determinazione dei compensi per le commissioni di esame di cui al comma 114, dell’articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
A ciascun componente delle commissioni esaminatrici viene corrisposto il seguente compenso base lordo dipendente:
1) € 502,00 – presidente;
2) € 418,48 – componente.
Il compenso lordo dipendente per i segretari delle commissioni è pari a € 371,84.
A ciascun componente delle commissioni esaminatrici dei concorsi viene corrisposto un compenso integrativo lordo dipendente pari a 1 euro per ciascun elaborato o candidato esaminato.
I suddetti compensi non possono comunque eccedere € 4.103,40.
Tali limiti massimi sono aumentati del 20 % per i presidenti e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse.
Nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base del 50%.
I compensi integrativi sono rapportati per ogni componente e per il segretario delle singole sottocommissioni al numero dei candidati esaminati da ciascuna sottocommissione e non possono eccedere i massimali previsti.
Ai componenti che si dimettono dall’incarico o sono dichiarati decaduti per comportamenti illeciti loro attribuiti i compensi base sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.