Interessante sentenza del Tar Toscana sul concorso docenti. Come segnala Italia Oggi, il tribunale amministrativo, con la sentenza n.230 del 13 febbraio scorso ha stabilito che negli elaborati scritti di un concorso un segno, per essere considerato elemento di identificazione, deve assumere un carattere “oggettivamente e incontestabilmente” anomalo e non conta se, in concreto, la Commissione sia stata o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore.
Un candidato aveva chiesto l’annullamento della graduatoria dopo la prova scritta della classe di concorso A-26 (matematica) nella parte in cui l’elaborato scritto del ricorrente non era stato corretto con la motivazione “l’elaborato presenta evidenti segni identificativi” impedendo al medesimo di proseguire nelle successiva prove orali per la classe di concorso.
Il ricorrente aveva lamentato che non si riusciva a comprendere quali fossero i segni identificativi e in quale parte si trovassero. Il Tar ha accolto il ricorso e annullato l’esclusione dal concorso del ricorrente.
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I Giudici affermano che, in sede di pubblico concorso, perché possa configurarsi l’elemento del c.d. “segno di riconoscimento” nell’elaborato scritto, sono necessari 2 presupposti:
– l’idoneità a raggiungere lo scopo;
– l’utilizzo intenzionale del segno.
Nel caso di specie, è stato escluso che possa costituire segno di riconoscimento l’indicazione di una specifica Città nel testo della prova.
Inoltre, i Giudici toscani hanno precisato che il principio di anonimato va applicato “con intelligenza, proporzionalità e correlazione” con l’altro fondamentale principio di massima partecipazione possibile per innalzare la possibilità statistica di scegliere i migliori, a sua volta correlato con 2 valori anch’essi di rango costituzionale: quello del lavoro e quello del buon andamento.
Pertanto, non ogni “segno” astrattamente idoneo al riconoscimento può assurgere a causa escludente.
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