Considerate le difficoltà nel reperimento di commissari per la costituzione delle commissioni per le ormai imminenti prove scritte al concorso docenti, Il Miur si è visto costretto a rivedere parte delle previsioni contenute nell’o.m. n. 92 del 23 novembre 2012 e con la nuova O.M. n. 4 del 1 febbraio 2013 ha apportato modifiche all’art. 2 comma 8.
In particolare, il comma 8 è sostituito dal seguente: “In caso di mancanza di aspiranti, il direttore generale dell’Usr competente nomina direttamente i presidenti e i componenti, assicurando la partecipazione alle commissioni giudicatrici di esperti di comprovata esperienza nelle materie del concorso scelti prioritariamente fra coloro in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto. Restano comunque valide le cause di incompatibilità previste dal medesimo Decreto;
E dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:
comma 9: “Ai fini di cui al comma 8, la nomina a commissario è conferita anche ai docenti di ruolo privi del requisito previsto dall’articolo 3, comma 5, del decreto. Nei concorsi relativi alle classi di concorso di cui alla Tabella C, del decreto ministeriale n. 39 del 1998, e s.m.i., in mancanza di aspiranti in possesso del requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a e b, la nomina a commissario è conferita ai docenti di ruolo titolari, ai sensi della Tabella A, del citato decreto ministeriale n. 39 del 1998, della disciplina alla quale sono associate le attività di laboratorio da affidare al docente tecnico-pratico”.