Sta creando malumori e proteste la norma contenuta nel comma 13 dell’articolo 59 del decreto “Sostegni bis” approvato dal Consiglio dei Ministro il 20 maggio scorso.
La disposizione in questione è quella secondo la quale “i candidati che partecipano ad una procedura concorsuale e non superano le relative prove non possono presentare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale successiva per la medesima classe di concorso o tipologia di posto per la quale non hanno superato le prove”.
Il testo del provvedimento è chiaro e non sembra dare adito a dubbi: quindi chi partecipa al concorso ordinario per l’infanzia e non supera le prove non potrà partecipare al concorso successivo ma dovrà attendere quello che verrà dopo.
E’ probabile che il Governo abbia pensato a questa norma perché prevede contestualmente che d’ora innanzi i concorsi dovrebbe essere banditi con cadenza annuale (questo, almeno, è quanto hanno dichiarato sia il ministro Brunetta, sia lo stesso Patrizio Bianchi).
Alcuni nostri lettori ci hanno scritto per evidenziare l’anomalia della disposizione che – secondo qualcuno – sarebbe addirittura incostituzionale.
Certamente ad una prima lettura la norma appare piuttosto strana, ma per capirne di più bisognerà attendere di leggere la relazione tecnica che verrà allegata al provvedimento quando dovrà essere esaminato dal Parlamento.
Senza trascurare il fatto che, però, per il momento stiamo parlando di un decreto legge che, nel suo passaggio alle Camere, potrebbe essere ancora modificato in qualche modo.
Quanto all’ipotesi che si tratti di una norma incostituzionale non resta che affidarsi alle decisioni dei giudici nel caso in cui la disposizione “incriminata” dovesse essere presa in esame dalla Corte.
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