Il Consiglio dei Ministri il 14/01/2017 ha approvato 8 deleghe previste nella L. 107/2015 tra cui l’atto n. 377 (Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione) conseguente all’articolo 1, comma 181, lettera b.
Il testo richiede una lettura ed una analisi molto puntuale per evidenziare i titoli richiesti, le modalità di esame e i tempi necessari per poter essere assunti a tempo indeterminato, previo favorevole superamento di tutti gli steps.
Innanzitutto è opportuno premettere che ai sensi dell’art. 1 co. 2 del decreto la finalità è “selezionare i docenti sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale (in base all’art. 2 il concorso può essere indetto su base regionale o interregionale)”. Pertanto, al superamento delle prove di esame non consegue, in base alla graduatoria e ai posti disponibili, una assunzione a tempo indeterminato bensì l’accesso ad un successivo percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio alla cui positiva conclusione avrà luogo l’assunzione
Come sarà evidenziato nello schema tra il tempo necessario per la preparazione e il conseguimento di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici, acquisiti nelle discipline antropo~psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche (articolo 1, comma 181, lettera b punto 2.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sia come crediti curricolari che come crediti aggiuntivi) e i tempi necessari nelle varie fasi concorsuali e formative la durata sarà di almeno 5 anni per ottenere l’agognata assunzione.
Innanzitutto i titoli necessari per partecipare al concorso-selezione previsti dall’articolo 5 – Requisiti di accesso, sono il possesso congiunto di:
laurea magistrale o a ciclo unico |
Certificazione 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti nelle discipline antropo~psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell’inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche La L. 107 non pone condizioni rispetto agli ambiti disciplinari e al conseguimento di almeno 6 crediti in almeno tre ambiti ** |
attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2
e delle competenze informatiche e telematiche (non indicate nella L. 107/2015) |
** Con il decreto di cui all’articolo 4 comma 1 sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all’interno dei quali saranno acquisiti i 24 crediti formativi di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, lettera b), e le modalità organizzative del loro conseguimento.
Appare ovvio che gli ambiti delle discipline psico-pedagogiche non attengono alla gran parte delle lauree sottostanti alle diverse classi di concorso obbligando gli aspiranti allo studio di tali discipline, alla tortuosa ricerca delle sedi universitari e al calendario dei vari esami con ovvie propedeuticità da soddisfare.
Predisposti i titoli occorrenti inizia il percorso ad ostacoli delle prove e dell’eventuale periodo di formazione.
Il concorso, art. 6, prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno è prevista una ulteriore prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale. Da notare che la L. 107/2015 non dà indicazioni in merito al numero di prova e al necessario superamento di ogni prova per l’accesso alla successiva.
Comunque il superamento o l’esonero di ogni prova consente l’accesso alla successiva e quindi l’ammissione al corso di specializzazione (previsto un compenso di 400 euro mensili lordo dipendente per 10 mesi) nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica ai fini del conseguimento di CFU 60 e che si conclude con un esame finale (anche in questo caso la L. 107/2015 non indica un numero di crediti necessari).
Appare una ridondanza disciplinare in relazione a quanto già richiesto ai fini dell’accesso al concorso per quanto riguarda le discipline psico-pedagogiche.
Seguirà un secondo anno di formazione, disciplinato dall’art. 12 (previsto un compenso di 400 euro mensili lordo dipendente per 10 mesi) ma con l’obbligo di svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario e scolastico e di acquisire 10 CFU/CFA nel secondo anno e 5 CFU/CFA nel terzo anno in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica e la possibilità di praticare autonome funzioni di docenza che nel terzo anno possono essere perfino supplenze annuali con l’attribuzione del rispettivo emolumento. Anche in questo caso la L. 107/2015 non indica il numero di crediti da conseguire nel 2° e 3° anno di tirocinio.
Come si nota un percorso lungo, complesso e gravoso (al di là delle previsioni della L. 107/2015), con un compenso da tirocinante al 1° e 2 ° anno ed eventuale supplenza a tempo determinato nel terzo anno, che certo renderà l’agibilità economica dei partecipanti alquanto scarna e dipendente dalle famiglie per un tempo stimato di 5 anni.
tempistica |
Fase transitoria art. 17 Per abilitati (Quota parte dei posti riservata grado) |
Fase transitoria art. 17 inseriti in terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo |
||
a.s. 2020-2021 |
No |
Si |
prima prova scritta | La prima prova scritta ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato su una specifica disciplina |
a.s. 2020-2021 |
No |
No |
seconda prova scritta | Se superata la prima prova si accede alla seconda prova scritta che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. |
a.s. 2020-2021 |
Si |
Si |
prova orale | Se superata la seconda prova scritta si accede alla prova orale che comprende la prova pratica ove gli insegnamenti lo richiedano e consiste in un colloquio che ha l’obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, nonché di accertare la conoscenza di una lingua straniera europea e il possesso di abilità informatiche di base. |
a.s. 2021-2022 |
No (accedono al 2° anno del biennio |
Si |
contratto biennale (1° anno) |
diploma di specializzazione Art. 8 4. Il contratto prevede che: a) il contrattista su posto comune è tenuto, al termine del primo anno, a conseguire il diploma di specializzazione (corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA ed è articolato: a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori ) per l’insegnamento secondario al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l’Ufficio scolastico regionale, da università nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica. Si conclude con un esame finale. |
a.s. 2022-2023 |
SI (se abilitati) NO (se hanno 36 mesi di servizio e sono abilitati accedono al 3° anno) |
No (se hanno 36 mesi di servizio e NON sono abilitati accedono al 3° anno) |
contratto biennale (2° anno) |
Prosegue la formazione al 2° anno a condizione che il contrattista abbia conseguito il diploma di specializzazione per completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni docenti
Predisporre e svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario e scolastico.
Acquisire l0 CFU/CFA nel secondo anno in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica
può effettuare supplenze nell’ambito scolastico di appartenenza |
a.s. 2023-2024 |
Si |
Si |
Contratto 3° anno |
a condizione che abbia superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno completa la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni docenti
Predisporre e svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca-azione, sotto la guida dei tutor universitario e scolastico
Acquisire 5 CFU/CFA nel terzo anno in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica
Può effettuare supplenze nell’ambito scolastico di appartenenza, e, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili |
Per gli aspiranti di sostegno abilitati sono previste analoghe riduzioni. |
Il decreto 377 ha disposto una serie di adempimenti maggiori rispetto alla L. 107 con la conseguenza di tempi lunghi per l’accesso nei rispettivi ruoli. Tempi e adempimenti che, si auspica, il Parlamento possa ponderare in modo più idoneo provvedendo ad una semplificazione degli stessi.
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