Una docente che aveva partecipato al concorso scuola per la classe di Italiano, Storia e Geografia A022 è stata esclusa dalla procedura in Sicilia dopo la valutazione della soluzione prospettata con la risposta ritenuta inizialmente errata.
La professoressa ha pensato bene di fare ricorso e così il Tar Lazio ha deciso per l’accoglimento parziale. Secondo i giudici, infatti, la censura proposta è stata ritenuta fondata dopo il deposito di un parere dell’Accademia della Crusca che, con riferimento a uno dei quesiti della prova, “appare confermare la correttezza della risposta fornita dalla ricorrente”.
Inoltre, sempre secondo il Tar, “gli ulteriori pareri in atti avallano la posizione dell’Accademia e in taluni casi (ad esempio quelli dei professori Castiglione e Serianni) sono talmente netti da spingersi a sostenere che la sola risposta realmente esatta con riferimento alla frase sottoposta ai candidati con il quesito in questione, fosse quella data dalla ricorrente e non l’altra ritenuta tale dal ministero”.
La conseguenza è che “la censura mossa dalla ricorrente deve trovare accoglimento nel senso che debba ritenersi corretta anche la risposta dalla stessa fornita, rimettendo all’Amministrazione l’adozione dei provvedimenti conseguenti in ordine al superamento da parte della ricorrente della prova scritta”.
Il quesito e la risposta considerata errata
Il Ministero, in particolare, aveva chiesto ai candidati la funzione della congiunzione “ebbene”, nella frase “gli aveva chiesto se poteva farmi un favore, ebbene ha rifiutato”.
La tesi degli avvocati riteneva corretta la risposta “avversativa” della docente, il Ministero, viceversa, riteneva che la risposta corretta fosse “conclusiva”. Oltre all’Accademia della Crusca anche il noto linguista Serianni aveva confermato la risposta, affermando: “anche a me pare che il contesto faccia premio sulle pure classificazioni teoriche. L’esempio sul quale verte la domanda è, quantomeno, infelice. Ritengo la risposta ‘avversativa’ pienamente accettabile”.