Il 24 dicembre il Miur ha avuto via libera per bandire il concorso finalizzato all’immissione in ruolo di 63.712 docenti: proviamo a capire come si svolgerà l’attesa selezione.
Il concorso per Esami e Titoli, previsto dal comma 114 della Legge 107/15, e che giunge in ritardo rispetto alla data del 1° dicembre 2015, avrà come obiettivo l’individuazione di: 52.828 docenti di scuola comune; 5.766 docenti di sostegno; 5.118 docenti per il “potenziamento”.
A tal fine, sono previste tre diverse procedure concorsuali, più una per il sostegno.
A dette procedure concorsuali possono partecipare, dietro pagamento di un diritto di segreteria, solo i docenti provvisti di:
Non possono partecipare i docenti di ruolo “con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali” (cfr. c. 110 legge 107).
Per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria potrebbe essere previsto un test preselettivo, in considerazione dell’alto numero di partecipanti (anche se le ultime notizie ci dicono che il test d’accesso sarà bypassato per tutti i cicli scolastici).
Qualora il test dovesse invece svolgersi, servirà ad accertare le seguenti competenze:
Le prove successive vedranno tutti i candidati impegnati, compresi quelli della scuola dell’infanzia e della primaria che avranno superato gli eventuali test, in una prova scritta tesa ad accertare le competenze professionali e disciplinari oggetto dell’insegnamento.
I candidati che superano la prova scritta saranno ammessi a sostenere una prova orale, la quale prevede la simulazione di una lezione e un colloquio sulle scelte didattiche e metodologiche utilizzate nella simulazione della lezione.
I candidati che supereranno la prova orale, verranno graduati in base:
I posti messi a concorso, saranno tutti quei posti che le scuole hanno individuato come necessari nei piani triennali dell’offerta formativa e che sono o si rendono liberi nel triennio di validità della graduatoria (il triennio decorre dall’anno successivo all’espletamento del concorso e dall’approvazione delle graduatorie definitive). Dette graduatorie perdono di efficacia allorché verranno pubblicate le graduatorie del “concorsone” successivo.
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I docenti collocati in posizione utile nella graduatoria di merito (in relazione ai posti vacanti da coprire) saranno assunti nei ruoli, secondo quando stabilito dal comma 66 della L. 107/15: “i ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto”.
Quindi sarà il dirigente scolastico secondo quando fissato dal comma 79 a provvedere alla “copertura dei posti dell’istituzione scolastica”, formulando una proposta di incarico triennale “ai docenti assegnati agli ambiti territoriali di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell’assegnazione della sede ai sensi degli articoli 21 e 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”
Lo stesso comma 79 inoltre stabilisce che “Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso.”
Ci sarà poi la necessità di perfezionare la proposta con l’accettazione. Qualora il docente dovesse ricevere più proposte, potrà comunque scegliere quella che più lo aggrada. Detto contratto potrà essere rinnovato per un ulteriore triennio.
Nel caso in cui un docente non dovesse ricevere alcuna proposta d’incarico, sarà la direzione regionale che assegnerà d’ufficio la scuola. A tal propositi, “il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l’assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti stessi.” (cfr. dal comma 79 al comma 82).
Inoltre, è bene precisare che “la rinuncia all’assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria di merito” (comma 109 punto a)
Il comma 109 della Legge 107 chiarisce che i docenti specializzati per il sostegno partecipano al concorso con prove distinte per infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado: “il superamento delle rispettive prove e la valutazione dei relativi titoli dà luogo ad una distinta graduatoria di merito compilata per ciascun grado di istruzione”, recita ancora la L. 107/15.
È bene ricordare, infine, che per i docenti inclusi nella graduatoria ad esaurimento continuerà ad applicarsi l’articolo 399 del decreto 297 del 1994, fino a totale esaurimento delle graduatorie: in ogni caso, sempre con i criteri previsti dai commi dal 79 all’82.
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